Art. 16. 
 
 
                        Assemblea Capitolina 
 
    1. L'Assemblea Capitolina e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo di Roma Capitale. L'Assemblea e' composta dal
Sindaco e da quarantotto Consiglieri Capitolini. 
    2. La sede dell'Assemblea Capitolina e' l'Aula Giulio Cesare  nel
Palazzo Senatorio di Roma. 
    3.  L'Assemblea  Capitolina,  anche  attraverso  le   Commissioni
Capitoline,  partecipa  alla  definizione,  all'adeguamento  e   alla
verifica dell'attuazione delle  linee  programmatiche  da  parte  del
Sindaco e dei singoli Assessori con le modalita'  e  la  periodicita'
definite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 
    4. L'Assemblea Capitolina esercita le potesta' a  essa  conferite
dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali.
Entro trenta giorni dall'insediamento, l'Assemblea Capitolina formula
gli indirizzi per la nomina e la designazione dei  rappresentanti  di
Roma Capitale presso i soggetti gestori di servizi pubblici.  Qualora
non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati  gli
indirizzi previgenti. 
    5. L'Assemblea Capitolina  esercita  le  funzioni  di  iniziativa
previste  dallo  Statuto  della  Regione   Lazio   e   favorisce   la
partecipazione degli appartenenti  alla  comunita'  cittadina  e  dei
Municipi all'esercizio delle funzioni regionali. 
    6. L'Assemblea Capitolina puo'  disporre,  anche  avvalendosi  di
altre   autorita'   indipendenti,   lo   svolgimento   di    indagini
amministrative su questioni di interesse locale. 
    7. I rapporti tra l'Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina  e
le Commissioni Capitoline  Permanenti  o  Speciali  sono  definiti  e
disciplinati dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 
    8.  Il  Regolamento  dell'Assemblea   Capitolina,   approvato   a
maggioranza assoluta dei componenti, disciplina in particolare: 
    a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo; 
    b)  le  procedure  e  le  modalita'  per  l'approvazione  in  via
d'urgenza delle deliberazioni necessarie a  garantire  il  tempestivo
adempimento degli obblighi di legge; 
    c)   il   procedimento   per   il   tempestivo   svolgimento   di
interrogazioni e interpellanze e per  la  discussione  delle  mozioni
presentate dalle Consigliere e dai Consiglieri Capitolini; 
    d) il procedimento per le nomine  di  competenza  dell'Assemblea,
nonche' per la  definizione  degli  indirizzi  per  la  nomina  e  la
designazione  dei  rappresentanti  di  Roma  Capitale  presso   enti,
istituzioni e altri organismi gestori di servizi pubblici; 
    e) l'organizzazione di apposite sessioni dell'Assemblea dedicate,
tra l'altro, alla politica sociale, all'assetto del territorio,  allo
sviluppo economico e alle attivita' culturali; 
    f) lo svolgimento di una  apposita  sessione  dell'Assemblea  per
l'esame  annuale  delle   attivita'   relative   agli   istituti   di
partecipazione nonche' alla tutela  dei  diritti  degli  appartenenti
alla comunita' cittadina e dei contribuenti; 
    g) l'esercizio delle funzioni di indirizzo  e  di  controllo  nei
confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi  gestori
di  servizi  pubblici  locali,   anche   avvalendosi   di   autorita'
indipendenti; 
    h)  le  forme  di   pubblicita'   dell'attivita'   dell'Assemblea
Capitolina, ivi compresa la eventuale trasmissione dei lavori in base
alle modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. 
    9. L'Assemblea Capitolina  si  avvale  della  collaborazione  del
Collegio dei Revisori dei conti, anche  attraverso  la  richiesta  di
relazioni specifiche sulla regolarita' delle  procedure  contabili  e
finanziarie seguite dagli Uffici capitolini nonche' su  ogni  aspetto
dell'attivita'  di  vigilanza  e  controllo  a  essa  attribuita.  Il
Presidente dell'Assemblea Capitolina dispone l'audizione in Assemblea
o nella competente Commissione Capitolina, del Collegio dei  Revisori
dei conti quando un quinto dei Consiglieri rispettivamente  assegnati
ne faccia motivata richiesta.