Art. 19. 
 
 
                         Consigliere Anziano 
 
    1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che, nelle elezioni  per
il rinnovo dell'Assemblea Capitolina, ha ottenuto  la  maggior  cifra
individuale a norma di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto  e
dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. 
    2. Il Consigliere Anziano  presiede  la  seduta  di  insediamento
dell'Assemblea Capitolina fino alla elezione del Presidente.