Art. 19. Consigliere Anziano 1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che, nelle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Capitolina, ha ottenuto la maggior cifra individuale a norma di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. 2. Il Consigliere Anziano presiede la seduta di insediamento dell'Assemblea Capitolina fino alla elezione del Presidente.