Art. 20. 
 
 
                        Consiglieri Aggiunti 
 
    1. I Consiglieri Aggiunti sono eletti,  in  rappresentanza  degli
stranieri di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  c),  in  numero  di
quattro,  salvo  risultino  dello  stesso  sesso;  in  tal  caso   e'
proclamato eletto anche  il  candidato  dell'altro  sesso  che  abbia
ottenuto il maggior numero di  voti.  Le  elezioni,  disciplinate  da
apposito regolamento, si tengono, per ogni mandato, successivamente a
quelle per il rinnovo degli organi  di  Roma  Capitale  e,  comunque,
entro lo stesso anno solare. I Consiglieri eletti restano in  carica,
anche in caso di subentro, sino al termine del mandato dell'Assemblea
Capitolina cui partecipano. 
    2. I Consiglieri Aggiunti hanno titolo a partecipare alle  sedute
dell'Assemblea Capitolina  con  diritto  di  parola  sugli  argomenti
iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipano ai
lavori delle  Commissioni  Capitoline  Permanenti  e  Speciali  senza
diritto di voto. 
    3. Le disposizioni di cui all'art. 17 si  estendono,  per  quanto
compatibili, ai Consiglieri Aggiunti.