Art. 20. Consiglieri Aggiunti 1. I Consiglieri Aggiunti sono eletti, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), in numero di quattro, salvo risultino dello stesso sesso; in tal caso e' proclamato eletto anche il candidato dell'altro sesso che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, si tengono, per ogni mandato, successivamente a quelle per il rinnovo degli organi di Roma Capitale e, comunque, entro lo stesso anno solare. I Consiglieri eletti restano in carica, anche in caso di subentro, sino al termine del mandato dell'Assemblea Capitolina cui partecipano. 2. I Consiglieri Aggiunti hanno titolo a partecipare alle sedute dell'Assemblea Capitolina con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipano ai lavori delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali senza diritto di voto. 3. Le disposizioni di cui all'art. 17 si estendono, per quanto compatibili, ai Consiglieri Aggiunti.