Art. 22. 
 
 
                       Commissioni Capitoline 
 
    1.  Il  Regolamento  dell'Assemblea   Capitolina   determina   le
competenze delle Commissioni Capitoline Permanenti -  costituite  nel
suo seno, con esclusione del Sindaco, in numero non  superiore  a  un
quarto di  quello  dei  Consiglieri  assegnati  all'Assemblea  -  per
l'esercizio  di  funzioni  istruttorie,  referenti,  redigenti  e  di
controllo. Il Regolamento determina altresi' il numero e le modalita'
per l'istituzione di Commissioni Capitoline Speciali e il termine, di
durata non coincidente con quella dell'intero  mandato  del  Sindaco,
entro il quale devono improrogabilmente concludere, nel corso di tale
mandato, i propri lavori. 
    2. Le Commissioni Capitoline sono dotate di sede e  di  specifico
staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare, di
norma, la proporzione dei  Gruppi  Capitolini.  La  presidenza  delle
Commissioni Capitoline aventi funzioni di controllo o di garanzia  e'
attribuita  alle  Opposizioni,  secondo  i  criteri   stabiliti   dal
Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 
    3.  Le  Commissioni  dell'Assemblea  Capitolina,   Permanenti   o
Speciali, possono  svolgere  indagini  conoscitive  su  questioni  di
propria competenza  e  disporre  l'audizione  di  dirigenti  di  Roma
Capitale e dei suoi Municipi nonche' di responsabili  delle  societa'
partecipate e dei  gestori  di  servizi  pubblici;  possono  sentire,
altresi', rappresentanti di  organizzazioni,  associazioni  ed  enti,
nonche' acquisire pareri od osservazioni di esperti, di  cittadini  e
di formazioni sociali.