Art. 22. Commissioni Capitoline 1. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina determina le competenze delle Commissioni Capitoline Permanenti - costituite nel suo seno, con esclusione del Sindaco, in numero non superiore a un quarto di quello dei Consiglieri assegnati all'Assemblea - per l'esercizio di funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo. Il Regolamento determina altresi' il numero e le modalita' per l'istituzione di Commissioni Capitoline Speciali e il termine, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Sindaco, entro il quale devono improrogabilmente concludere, nel corso di tale mandato, i propri lavori. 2. Le Commissioni Capitoline sono dotate di sede e di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare, di norma, la proporzione dei Gruppi Capitolini. La presidenza delle Commissioni Capitoline aventi funzioni di controllo o di garanzia e' attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 3. Le Commissioni dell'Assemblea Capitolina, Permanenti o Speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti di Roma Capitale e dei suoi Municipi nonche' di responsabili delle societa' partecipate e dei gestori di servizi pubblici; possono sentire, altresi', rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, nonche' acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.