Art. 24. 
 
 
                               Sindaco 
 
    1. Il Sindaco e' l'organo  responsabile  dell'amministrazione  di
Roma Capitale e, salvo quanto  disposto  al  comma  4  dell'art.  34,
rappresenta l'Ente. 
    2. Il Sindaco nomina, entro il limite massimo e con le  modalita'
di cui all'art. 25, gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco. 
    3. Entro dieci giorni dalla nomina dei  componenti  della  Giunta
Capitolina  e,  comunque,  non  oltre  quarantacinque  giorni   dallo
svolgimento della elezione  dell'Assemblea  Capitolina,  il  Sindaco,
sentita  la  Giunta,   presenta   all'Assemblea   dettagliate   linee
programmatiche, articolate secondo le principali funzioni  svolte  da
Roma Capitale e relative al  mandato.  Ferme  restando  le  forme  di
partecipazione alla  definizione  e  all'adeguamento  dell'attuazione
delle linee programmatiche indicate  nel  Regolamento  dell'Assemblea
Capitolina,  ai  sensi   dell'art.   16,   comma   3,   la   verifica
dell'attuazione delle linee programmatiche e'  svolta  dall'Assemblea
contestualmente alla  discussione  sul  documento  di  programmazione
finanziaria di cui all'art. 38, comma 3. 
    4. In particolare, il Sindaco: 
    a) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il
buon andamento dell'Amministrazione Capitolina; 
    b) esercita ogni altra funzione a  esso  attribuita,  quale  Capo
dell'Amministrazione, dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; 
    c) sovrintende all'espletamento delle  funzioni  conferite  dallo
Stato e dalla Regione Lazio; 
    d) conferisce gli incarichi di direzione e  procede  alla  revoca
degli stessi, secondo le modalita' e i criteri stabiliti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti; 
    e) sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi  e  degli  uffici
impartendo le necessarie direttive  al  Segretario  generale  e,  ove
nominato,  al  direttore  generale  nonche'  ai  responsabili   delle
strutture amministrative capitoline sovraordinate; 
    f) provvede, sentita la competente Commissione Capitolina  -  che
si  esprime  entro  il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
ricezione dei curricula  degli  interessati  -  alla  nomina  e  alla
designazione  dei  rappresentanti  di  Roma  Capitale  presso   enti,
istituzioni,  societa'  partecipate  e  altri  gestori   di   servizi
pubblici, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea Capitolina e
nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento dell'Assemblea
Capitolina, nonche' a informare tempestivamente la Commissione  delle
revoche disposte; 
    g) indice i referendum di ambito capitolino; 
    h) coordina, sentito l'osservatorio di cui all'art. 13, comma 4 e
sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea Capitolina e degli
eventuali criteri indicati  dalla  Regione  Lazio,  gli  orari  degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei  servizi  pubblici,
nonche', d'intesa con le amministrazioni interessate,  gli  orari  di
apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive  e
generali della comunita'  cittadina;  il  Sindaco  puo'  delegare  ai
Presidenti dei Municipi la riorganizzazione degli orari nei territori
di rispettiva competenza; 
    i) esercita le funzioni attribuitegli in qualita' di ufficiale di
Governo; 
    l) riferisce all'Assemblea Capitolina in merito: 
    1. alle audizioni presso  il  Consiglio  dei  ministri  alle  cui
riunioni abbia partecipato in relazione ad  argomenti  inerenti  alle
funzioni di Roma Capitale; 
    2.  alle  attivita'  svolte  per  assicurare,  nell'ambito  della
Conferenza Unificata, il raccordo istituzionale tra Roma Capitale, lo
Stato, la Regione Lazio e la Citta' Metropolitana nonche' in tutti  i
casi in cui la Conferenza svolga, con la partecipazione del  Sindaco,
funzioni relative a materie e compiti di interesse di Roma Capitale. 
    5. Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi  di
programma promossi dall'Amministrazione Capitolina o in  ordine  alle
relative richieste pervenute da  parte  della  Regione  Lazio,  della
Citta' Metropolitana o di altri soggetti pubblici, sulla  base  degli
indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito
all'intervento oggetto dell'accordo di programma. 
    6. Il Sindaco, per limitate e particolari esigenze, puo' affidare
a personalita' esterne agli  organi  e  all'Amministrazione  di  Roma
Capitale,  lo  svolgimento,  a  titolo  gratuito,   di   compiti   di
collaborazione  su  temi  di  interesse  della  comunita'  cittadina,
delimitandone funzioni e termini.