Art. 25. Giunta Capitolina 1. La Giunta Capitolina e' composta dal Sindaco - che la presiede, ne promuove e coordina l'attivita', procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno - e da un numero massimo di Assessori pari a un quarto dei Consiglieri assegnati all'Assemblea Capitolina. 2. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, scelti, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea Capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di Consigliere Capitolino, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' componenti della Giunta Capitolina, dandone motivata comunicazione all'Assemblea, nella prima seduta successiva alla revoca. 3. Fra i componenti della Giunta Capitolina e' garantita la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge con specifico riferimento al principio di pari opportunita'. In caso di assenza o temporaneo impedimento nonche' di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Sindaco puo' delegare allo svolgimento delle sue funzioni altro Assessore per il caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo suo e del Vice Sindaco. 4. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore della Giunta Capitolina, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. 5. Il Sindaco puo' ripartire fra gli Assessori compiti propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato. 6. La Giunta Capitolina collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea Capitolina e nell'amministrazione di Roma Capitale e informa la propria attivita' ai principi della collegialita', della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva all'Assemblea o che rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, agli organi municipali e ai dirigenti. 7. E' di competenza della Giunta Capitolina l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Capitolina. 8. La Giunta Capitolina, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dall'Assemblea Capitolina. Il Regolamento dell'Assemblea prevede le forme e le modalita' di comunicazione all'Assemblea, assicurandone la piu' ampia e puntuale informazione, delle direttive impartite. 9. Le deliberazioni della Giunta Capitolina non sono valide se non e' presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al comma successivo. 10. La Giunta Capitolina delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per il proprio funzionamento. 11. I componenti della Giunta Capitolina competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attivita' professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio di Roma Capitale. 12. I componenti della Giunta Capitolina hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute dell'Assemblea Capitolina e delle sue Commissioni senza diritto di voto. 13. Il Sindaco e la Giunta Capitolina sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dall'Assemblea Capitolina, salve oggettive ragioni ostative da motivare adeguatamente e comunicare tempestivamente all'Assemblea stessa.