Art. 27. Ordinamento dei Municipi 1. Sono organi dei Municipi: il Consiglio, la Giunta e il Presidente. 2. Agli organi dei Municipi si applicano, in materia di incandidabilita', ineleggibilita' e incompatibilita', le disposizioni vigenti per gli Organi di Roma Capitale. 3. Il Consiglio del Municipio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dei Municipi. Il Consiglio del Municipio e' composto dal Presidente del Municipio e da ventiquattro Consiglieri. I Presidenti e i Consiglieri dei Municipi sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge rispettivamente per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Capitolini. 4. I Consigli dei Municipi sono eletti contemporaneamente all'Assemblea Capitolina, anche nel caso di scioglimento anticipato della medesima; restano in carica per la durata del mandato dell'Assemblea Capitolina; esercitano le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. 5. Il seggio che durante il mandato del Consiglio del Municipio si rendesse vacante per qualsiasi causa, e' attribuito al candidato, appartenente alla lista il cui seggio si e' reso vacante, che segue immediatamente l'ultimo eletto. 6. Il Consiglio del Municipio e' presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'assemblea municipale. Al Presidente del Consiglio del Municipio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonche' di disciplina delle attivita' del Consiglio. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e, singolarmente, alle Consigliere e ai Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio del Municipio e' coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. 7. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio del Municipio avviene con le modalita' previste dall'art. 18, commi 7 e 8, dello Statuto per il Presidente e per i Vice Presidenti dell'Assemblea Capitolina. 8. Il Consiglio del Municipio approva il Regolamento del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e ne assicura la coerenza e la omogeneita' con gli istituti previsti per gli organi di Roma Capitale. Il Regolamento disciplina tra l'altro: a) i modi della partecipazione del Consiglio del Municipio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente del Municipio e dei singoli Assessori; b) il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari - istituite in seno al Consiglio, con esclusione del Presidente del Municipio - Permanenti, il cui numero non puo' superare un quarto dei Consiglieri assegnati al Consiglio, e Speciali, i cui lavori, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Presidente del Municipio, devono concludersi improrogabilmente nel corso di tale mandato; c) le modalita' per l'effettiva pubblicita' delle sedute del Consiglio e delle Commissioni; d) le modalita' di informazione degli appartenenti alla comunita' cittadina sulle deliberazioni del Municipio; e) le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunita' cittadina, singoli o associati, alle attivita' dei Municipi, ivi compresa l'indizione di referendum e la presentazione di proposte o interrogazioni al Consiglio; f) la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata; g) i criteri e le modalita' per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del Municipio. 9. Il Regolamento del Municipio stabilisce altresi' il numero dei Consiglieri necessario per la validita' delle sedute, che in ogni caso non puo' essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio. 10. Le deliberazioni del Consiglio del Municipio sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale. 11. Le deliberazioni municipali sono pubblicate mediante affissione all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio di Roma Capitale per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Le deliberazioni sono altresi' pubblicate nelle pagine web del Municipio all'interno del portale di Roma Capitale. 12. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni municipali, che non siano meri atti di indirizzo, recano il parere di regolarita' tecnica e, qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, anche quello di regolarita' contabile. 13. Il Consiglio del Municipio adotta le deliberazioni concernenti gli atti di pianificazione economico-finanziaria e le relative variazioni nell'esercizio dell'autonomia sancita dall'art. 26. 14. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia va attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 15. Nell'esercizio del loro mandato, le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici capitolini, nonche' da enti, istituzioni, societa' partecipate e altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e con le modalita' stabilite dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni. 16. Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei Consigli e delle Commissioni Consiliari. La misura del gettone di presenza e' determinata, in base alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. 17. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio del Municipio, valutate le cause giustificative addotte dagli interessati, con le modalita' previste per le Consigliere e i Consiglieri Capitolini. 18. Il Presidente e la Giunta del Municipio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio ed e' messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 29 e 30. 19. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio, la Giunta del Municipio decade e si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 28, 29 e 30. Lo scioglimento del Consiglio del Municipio determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente del Municipio nonche' della Giunta. 20. Le dimissioni presentate dal Presidente del Municipio diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio del Municipio. 21. La Giunta del Municipio e' composta dal Presidente del Municipio - che la presiede, ne promuove e coordina l'attivita', procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno - e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, pari a un quarto dei Consiglieri assegnati. Il Presidente nomina gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla elezione. Fra i componenti della Giunta del Municipio e' garantita la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge con specifico riferimento al principio di pari opportunita'. 22. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio del Municipio purche' non siano Consiglieri Capitolini. La carica di Assessore e' incompatibile con quella di Consigliere del Municipio. Qualora un Consigliere del Municipio assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il Presidente puo' revocare uno o piu' membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla revoca. 23. La Giunta collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel Governo del Municipio e opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Roma Capitale disciplinanti l'ordinamento del Municipi non attribuiscano alla competenza del Consiglio o del Presidente del Municipio; delibera in ordine al Piano esecutivo di gestione del Municipio e alle relative variazioni; riferisce annualmente al Consiglio del Municipio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 24. La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio e del principio di distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di Governo e dirigenza. Il Regolamento del Municipio prevede le forme e le modalita' di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite. I componenti della Giunta del Municipio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto. 25. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta del Municipio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento dell'elezione del Consiglio del Municipio, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio del Municipio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative al mandato. Il Presidente puo' ripartire tra gli Assessori i compiti propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato. 26. Il Presidente rappresenta il Municipio ed esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti nonche' le funzioni delegate dal Sindaco a norma dell'art. 54, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Distintivo del Presidente e' la fascia bicolore con i colori della citta' di Roma e gli stemmi di Roma Capitale e del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all'art. 50, comma 12, dello stesso Testo Unico. 27. I componenti della Giunta del Municipio hanno diritto di percepire un'indennita' di funzione onnicomprensiva nella misura stabilita, in base alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non siano in aspettativa. Per i componenti della Giunta del Municipio che siano in aspettativa per ragione del mandato o che non siano lavoratori dipendenti, gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi nonche' il rimborso della quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto sono a carico di Roma Capitale con le modalita' stabilite dalla legge. 28. Il Consiglio del Municipio e' sciolto: a) con deliberazione dell'Assemblea Capitolina adottata a maggioranza assoluta dei componenti, quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco, persista in gravi e reiterate violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti; b) con ordinanza del Sindaco, quando sia nell'impossibilita' di funzionare per: 1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio; 2. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo del Municipio, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente del Municipio; 3. riduzione dell'organo assembleare, per impossibilita' di surroga, alla meta' dei componenti del Consiglio. 29. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio nel caso di cui alla lettera a) o dal verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, nonche' in caso di approvazione di una mozione di sfiducia e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del Consiglio e della Giunta del Municipio sono esercitate dalla Giunta Capitolina, mentre le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate dal Sindaco. 30. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio ai sensi del comma 28 o conseguente all'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 18, il Sindaco ne da' comunicazione al Prefetto il quale, con proprio atto, indice, nei termini di legge, le nuove elezioni. Il Consiglio del Municipio rieletto dura in carica sino al rinnovo dell'Assemblea Capitolina. 31. Il Regolamento del decentramento e il Regolamento del Municipio disciplinano le attribuzioni e il funzionamento degli organi del Municipio. Per quanto da essi non espressamente previsto, per assicurare l'attuazione di istituti necessari al regolare funzionamento degli organi municipali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi di Roma Capitale.