Art. 27. 
 
 
                      Ordinamento dei Municipi 
 
    1. Sono organi  dei  Municipi:  il  Consiglio,  la  Giunta  e  il
Presidente. 
    2.  Agli  organi  dei  Municipi  si  applicano,  in  materia   di
incandidabilita', ineleggibilita' e incompatibilita', le disposizioni
vigenti per gli Organi di Roma Capitale. 
    3. Il Consiglio del Municipio  e'  l'organo  di  indirizzo  e  di
controllo politico-amministrativo  dei  Municipi.  Il  Consiglio  del
Municipio e' composto dal Presidente del Municipio e da  ventiquattro
Consiglieri. I Presidenti e i Consiglieri dei  Municipi  sono  eletti
contestualmente,  a  suffragio  universale  e  diretto,  secondo   le
disposizioni dettate dalla legge rispettivamente per  l'elezione  del
Sindaco e dei Consiglieri Capitolini. 
    4.  I  Consigli  dei  Municipi  sono  eletti   contemporaneamente
all'Assemblea Capitolina, anche nel caso di  scioglimento  anticipato
della  medesima;  restano  in  carica  per  la  durata  del   mandato
dell'Assemblea Capitolina; esercitano  le  loro  funzioni  sino  alla
elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali,  ad  adottare  gli  atti  urgenti  e
improrogabili. 
    5. Il seggio che durante il mandato del Consiglio  del  Municipio
si rendesse vacante per qualsiasi causa, e' attribuito al  candidato,
appartenente alla lista il cui seggio si e' reso vacante,  che  segue
immediatamente l'ultimo eletto. 
    6. Il Consiglio del Municipio  e'  presieduto  da  un  Presidente
eletto tra i  Consiglieri  nella  prima  seduta.  Il  Presidente  del
Consiglio  rappresenta  l'assemblea  municipale.  Al  Presidente  del
Consiglio del Municipio sono attribuiti i poteri  di  convocazione  e
direzione dei lavori,  nonche'  di  disciplina  delle  attivita'  del
Consiglio.  Il  Presidente  assicura  una   adeguata   e   preventiva
informazione ai Gruppi Consiliari e, singolarmente, alle  Consigliere
e ai Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al  Consiglio.
Per  l'assolvimento  delle  proprie  funzioni,  il   Presidente   del
Consiglio del Municipio e' coadiuvato da  un  Ufficio  di  Presidenza
composto dallo stesso Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno
con funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella  prima
seduta del Consiglio. 
    7. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del  Consiglio
del Municipio avviene con le modalita' previste dall'art. 18, commi 7
e 8, dello  Statuto  per  il  Presidente  e  per  i  Vice  Presidenti
dell'Assemblea Capitolina. 
    8.  Il  Consiglio  del  Municipio  approva  il  Regolamento   del
Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e  ne
assicura la coerenza e la omogeneita' con gli istituti  previsti  per
gli organi di Roma Capitale. Il Regolamento disciplina tra l'altro: 
    a) i modi della partecipazione del Consiglio del  Municipio  alla
definizione,    all'adeguamento    e    alla    verifica    periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da  parte  del  Presidente
del Municipio e dei singoli Assessori; 
    b)  il  funzionamento  del  Consiglio  del  Municipio   e   delle
Commissioni  Consiliari  -  istituite  in  seno  al  Consiglio,   con
esclusione del Presidente del Municipio - Permanenti, il  cui  numero
non puo' superare un quarto dei Consiglieri assegnati al Consiglio, e
Speciali,  i  cui  lavori,  di  durata  non  coincidente  con  quella
dell'intero mandato del Presidente del Municipio, devono  concludersi
improrogabilmente nel corso di tale mandato; 
    c) le modalita' per  l'effettiva  pubblicita'  delle  sedute  del
Consiglio e delle Commissioni; 
    d) le modalita' di informazione degli appartenenti alla comunita'
cittadina sulle deliberazioni del Municipio; 
    e) le forme di partecipazione degli appartenenti  alla  comunita'
cittadina, singoli o associati,  alle  attivita'  dei  Municipi,  ivi
compresa l'indizione di referendum e la presentazione di  proposte  o
interrogazioni al Consiglio; 
    f) la promozione di organismi di partecipazione su base di rione,
quartiere o borgata; 
    g) i criteri e le modalita' per le nomine e  le  designazioni  di
spettanza del Consiglio del Municipio. 
    9. Il Regolamento del Municipio stabilisce altresi' il numero dei
Consiglieri necessario per la validita' delle  sedute,  che  in  ogni
caso non puo' essere inferiore a un terzo dei Consiglieri  assegnati,
senza computare a tal fine il Presidente del Municipio. 
    10. Le deliberazioni del Consiglio del  Municipio  sono  adottate
con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la  legge,  lo
Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale. 
    11.  Le  deliberazioni  municipali   sono   pubblicate   mediante
affissione  all'Albo  del  Municipio  e  all'Albo  Pretorio  di  Roma
Capitale per quindici giorni consecutivi e diventano  esecutive  dopo
il decimo giorno dalla  loro  pubblicazione.  Le  deliberazioni  sono
altresi' pubblicate nelle pagine web del  Municipio  all'interno  del
portale di Roma Capitale. 
    12. In caso di urgenza, le deliberazioni del  Consiglio  o  della
Giunta possono essere dichiarate  immediatamente  eseguibili  con  il
voto espresso dalla  maggioranza  dei  componenti.  Le  deliberazioni
municipali, che non siano meri atti di indirizzo, recano il parere di
regolarita'  tecnica  e,  qualora  comportino  riflessi   diretti   o
indiretti sulla situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio
dell'Ente, anche quello di regolarita' contabile. 
    13.  Il  Consiglio  del   Municipio   adotta   le   deliberazioni
concernenti gli atti di  pianificazione  economico-finanziaria  e  le
relative variazioni nell'esercizio dell'autonomia  sancita  dall'art.
26. 
    14. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di
controllo o di garanzia va attribuita  alle  Opposizioni,  secondo  i
criteri stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 
    15.  Nell'esercizio  del  loro  mandato,  le  Consigliere   e   i
Consiglieri dei Municipi hanno diritto  di  ottenere,  liberamente  e
gratuitamente, dagli Uffici capitolini, nonche' da enti, istituzioni,
societa' partecipate e altri  gestori  di  servizi  pubblici  locali,
informazioni e copie di atti  e  documenti  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla legge e con le modalita' stabilite dal Regolamento per
il diritto di accesso alle informazioni. 
    16. Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno  diritto  a
percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per
la partecipazione alle riunioni  dei  Consigli  e  delle  Commissioni
Consiliari. La misura del gettone di presenza e' determinata, in base
alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. 
    17. La mancata partecipazione, non giustificata, a  dieci  sedute
consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza  dalla
carica di Consigliere. La decadenza e' dichiarata dal  Consiglio  del
Municipio,   valutate   le   cause   giustificative   addotte   dagli
interessati, con  le  modalita'  previste  per  le  Consigliere  e  i
Consiglieri Capitolini. 
    18. Il Presidente e la Giunta del Municipio cessano dalla  carica
in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti  del
Presidente votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del  Consiglio  ed
e' messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre  trenta
dalla sua presentazione. Se la mozione viene  approvata,  si  procede
allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi
commi 29 e 30. 
    19. In caso di  dimissioni,  impedimento  permanente,  rimozione,
decadenza o decesso del  Presidente  del  Municipio,  la  Giunta  del
Municipio decade e si procede allo  scioglimento  del  Consiglio  del
Municipio ai sensi dei successivi commi 28, 29 e 30. Lo  scioglimento
del Consiglio del Municipio determina, in ogni caso, la decadenza del
Presidente del Municipio nonche' della Giunta. 
    20.  Le  dimissioni  presentate  dal  Presidente  del   Municipio
diventano irrevocabili e  producono  gli  effetti  di  cui  al  comma
precedente  trascorso  il  termine  di  venti   giorni   dalla   loro
presentazione al Consiglio del Municipio. 
    21. La Giunta  del  Municipio  e'  composta  dal  Presidente  del
Municipio - che la presiede,  ne  promuove  e  coordina  l'attivita',
procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno -  e  da
un numero massimo di Assessori, di  cui  uno  con  funzioni  di  Vice
Presidente, pari a un quarto dei Consiglieri assegnati. Il Presidente
nomina gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio del Municipio
nella prima seduta successiva alla elezione. Fra i  componenti  della
Giunta del Municipio e' garantita la presenza  di  entrambi  i  sessi
nella misura stabilita  dalla  legge  con  specifico  riferimento  al
principio di pari opportunita'. 
    22. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di
fuori del Consiglio  del  Municipio  purche'  non  siano  Consiglieri
Capitolini. La carica di Assessore e'  incompatibile  con  quella  di
Consigliere del  Municipio.  Qualora  un  Consigliere  del  Municipio
assuma la carica di Assessore nella rispettiva  Giunta,  cessa  dalla
carica di Consigliere all'atto  dell'accettazione  della  nomina.  Il
Presidente puo' revocare uno o  piu'  membri  della  Giunta,  dandone
motivata comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima  seduta
successiva alla revoca. 
    23. La Giunta collabora  con  il  Presidente  del  Municipio,  in
attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,  nel  Governo  del
Municipio   e   opera   attraverso   deliberazioni   collegiali.   In
particolare,  la  Giunta  compie  tutti  gli  atti  rientranti  nelle
funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo  che  la
legge, lo Statuto o i  regolamenti  di  Roma  Capitale  disciplinanti
l'ordinamento del Municipi  non  attribuiscano  alla  competenza  del
Consiglio o del Presidente del Municipio; delibera in ordine al Piano
esecutivo di gestione  del  Municipio  e  alle  relative  variazioni;
riferisce  annualmente  al  Consiglio  del  Municipio  sulla  propria
attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso  nei  confronti
dello stesso. 
    24. La Giunta del Municipio, anche tramite i  singoli  Assessori,
impartisce   ai   dirigenti   le   necessarie   direttive   ai   fini
dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli  atti
di indirizzo emanati dal Consiglio e  del  principio  di  distinzione
delle competenze  e  delle  attribuzioni  tra  organi  di  Governo  e
dirigenza. Il  Regolamento  del  Municipio  prevede  le  forme  e  le
modalita' di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite.  I
componenti  della  Giunta  del  Municipio  hanno  il  diritto  e,  se
richiesto, il dovere, di partecipare  alle  sedute  del  Consiglio  e
delle sue Commissioni senza diritto di voto. 
    25. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti  della  Giunta
del Municipio e, comunque,  non  oltre  quarantacinque  giorni  dallo
svolgimento dell'elezione del Consiglio del Municipio, il Presidente,
sentita la Giunta, presenta al Consiglio  del  Municipio  dettagliate
linee  programmatiche,  articolate  secondo  le  principali  funzioni
svolte dal Municipio  e  relative  al  mandato.  Il  Presidente  puo'
ripartire tra gli Assessori i compiti propositivi, di  indirizzo,  di
coordinamento e di controllo in  merito  all'attuazione  delle  linee
programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato. 
    26.  Il  Presidente  rappresenta  il  Municipio  ed  esercita  le
funzioni attribuitegli dai regolamenti nonche' le  funzioni  delegate
dal Sindaco a norma dell'art. 54, comma 10,  del  Testo  Unico  delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Distintivo  del  Presidente
e' la fascia bicolore con i colori della citta' di Roma e gli  stemmi
di Roma Capitale e del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla
destra. Ove delegato dal Sindaco  il  Presidente  indossa  la  fascia
tricolore di cui all'art. 50, comma 12, dello stesso Testo Unico. 
    27. I componenti della Giunta  del  Municipio  hanno  diritto  di
percepire un'indennita'  di  funzione  onnicomprensiva  nella  misura
stabilita, in  base  alla  legge,  con  deliberazione  dell'Assemblea
Capitolina. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non siano in aspettativa. Per i componenti della Giunta del Municipio
che siano in aspettativa per ragione del  mandato  o  che  non  siano
lavoratori  dipendenti,  gli  oneri  assistenziali,  previdenziali  e
assicurativi   nonche'   il   rimborso   della   quota   annuale   di
accantonamento per l'indennita' di fine rapporto  sono  a  carico  di
Roma Capitale con le modalita' stabilite dalla legge. 
    28. Il Consiglio del Municipio e' sciolto: 
    a)  con  deliberazione  dell'Assemblea  Capitolina   adottata   a
maggioranza assoluta dei componenti, quando,  nonostante  la  diffida
motivata  espressa  dal  Sindaco,  persista  in  gravi  e   reiterate
violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti; 
    b) con ordinanza del Sindaco, quando sia  nell'impossibilita'  di
funzionare per: 
    1. dimissioni, impedimento  permanente,  rimozione,  decadenza  o
decesso del Presidente del Municipio; 
    2. cessazione dalla carica  per  dimissioni  contestuali,  ovvero
rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al
protocollo del Municipio, della meta' piu' uno dei membri  assegnati,
non computando a tal fine il Presidente del Municipio; 
    3.  riduzione  dell'organo  assembleare,  per  impossibilita'  di
surroga, alla meta' dei componenti del Consiglio. 
    29. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento  del  Consiglio
nel caso di cui alla lettera a) o dal verificarsi  delle  ipotesi  di
cui alla  lettera  b)  del  precedente  comma,  nonche'  in  caso  di
approvazione di una mozione di sfiducia e fino alla proclamazione dei
nuovi eletti, le funzioni del Consiglio e della Giunta del  Municipio
sono esercitate dalla  Giunta  Capitolina,  mentre  le  funzioni  del
Presidente del Municipio sono esercitate dal Sindaco. 
    30.  In  caso  di  scioglimento  anticipato  del  Consiglio   del
Municipio ai sensi del comma 28 o conseguente all'approvazione  della
mozione  di  sfiducia  di  cui  al  comma  18,  il  Sindaco  ne   da'
comunicazione al Prefetto il quale, con  proprio  atto,  indice,  nei
termini di legge, le  nuove  elezioni.  Il  Consiglio  del  Municipio
rieletto dura in carica sino al rinnovo dell'Assemblea Capitolina. 
    31.  Il  Regolamento  del  decentramento  e  il  Regolamento  del
Municipio disciplinano  le  attribuzioni  e  il  funzionamento  degli
organi del Municipio. Per quanto da essi non espressamente  previsto,
per  assicurare  l'attuazione  di  istituti  necessari  al   regolare
funzionamento  degli  organi  municipali,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi di Roma Capitale.