Art. 28. 
 
 
                 Consigliere Aggiunto del Municipio 
 
    1. Presso ogni Municipio e' eletto un  Consigliere  Aggiunto,  in
rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
c), residenti o aventi domicilio nel  territorio  del  Municipio.  Le
elezioni,  disciplinate   da   apposito   regolamento,   si   tengono
contestualmente a quelle dei Consiglieri Aggiunti presso  l'Assemblea
Capitolina. Il Consigliere eletto resta in carica, anche in  caso  di
subentro, sino al termine del mandato del  Consiglio  Municipale  cui
partecipa. 
    2. Il Consigliere Aggiunto del Municipio ha titolo a partecipare,
senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del  Municipio,  con
diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 
    3.  Le  elezioni  dei  Consiglieri  Aggiunti  dei  Municipi  sono
disciplinate dal  regolamento  di  cui  all'art.  20,  comma  1;  per
l'esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste  con  il
regolamento di cui all'art. 27, comma 8.