Art. 28. Consigliere Aggiunto del Municipio 1. Presso ogni Municipio e' eletto un Consigliere Aggiunto, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), residenti o aventi domicilio nel territorio del Municipio. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, si tengono contestualmente a quelle dei Consiglieri Aggiunti presso l'Assemblea Capitolina. Il Consigliere eletto resta in carica, anche in caso di subentro, sino al termine del mandato del Consiglio Municipale cui partecipa. 2. Il Consigliere Aggiunto del Municipio ha titolo a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del Municipio, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 3. Le elezioni dei Consiglieri Aggiunti dei Municipi sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 20, comma 1; per l'esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste con il regolamento di cui all'art. 27, comma 8.