Art. 32. 
 
 
                         Segretario generale 
 
    1. Il Sindaco nomina il Segretario generale,  individuandolo  tra
gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
Della  nomina  viene  data  comunicazione  all'Assemblea  Capitolina.
L'incarico perdura  per  l'intero  mandato  del  Sindaco  che  lo  ha
nominato. Dopo la cessazione  del  Sindaco,  il  Segretario  generale
continua, comunque, a esercitare le proprie funzioni  fino  alla  sua
riconferma o alla nomina del nuovo Segretario generale. L'incarico e'
revocabile,  con  provvedimento  motivato  del   Sindaco   e   previa
deliberazione della  Giunta  Capitolina,  per  gravi  violazioni  dei
doveri d'ufficio, nel rispetto delle vigenti disposizioni. 
    2. Il Segretario generale  svolge  compiti  di  collaborazione  e
funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli
organi di  Roma  Capitale  in  ordine  alla  conformita'  dell'azione
amministrativa  alle  leggi,  allo  Statuto  e  ai  regolamenti.   Il
Segretario generale, inoltre: 
    a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attivita', salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di
nomina del direttore generale; 
    b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza,
alle riunioni dell'Assemblea Capitolina e  della  Giunta  Capitolina,
cura la loro verbalizzazione e  gli  adempimenti  di  pubblicita'  ed
esecutivita' delle deliberazioni adottate; 
    c) puo' rogare tutti i contratti nei quali Roma Capitale e' parte
e autenticare scritture private  e  atti  unilaterali  nell'interesse
dell'Ente; 
    d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai  regolamenti  o
conferitagli dal Sindaco. 
    3. Al fine di assicurare l'effettiva unitarieta'  della  funzione
di direzione complessiva dell'Ente e di garantire il  buon  andamento
della attivita' amministrativa, il Sindaco,  con  propria  ordinanza,
conferisce, di norma, al Segretario generale l'incarico di  direttore
generale di cui all'art. 33. 
    4. Il Regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi
disciplina criteri e  modalita'  di  nomina  di  un  Vice  Segretario
generale - individuato, su proposta del Segretario  generale,  fra  i
dirigenti di ruolo preposti agli uffici di piu' elevato livello,  con
anzianita' non inferiore a cinque anni - per coadiuvare il Segretario
generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei  casi  di
vacanza, assenza o impedimento.