Art. 32. Segretario generale 1. Il Sindaco nomina il Segretario generale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione all'Assemblea Capitolina. L'incarico perdura per l'intero mandato del Sindaco che lo ha nominato. Dopo la cessazione del Sindaco, il Segretario generale continua, comunque, a esercitare le proprie funzioni fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario generale. L'incarico e' revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco e previa deliberazione della Giunta Capitolina, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle vigenti disposizioni. 2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi di Roma Capitale in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario generale, inoltre: a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del direttore generale; b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea Capitolina e della Giunta Capitolina, cura la loro verbalizzazione e gli adempimenti di pubblicita' ed esecutivita' delle deliberazioni adottate; c) puo' rogare tutti i contratti nei quali Roma Capitale e' parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. 3. Al fine di assicurare l'effettiva unitarieta' della funzione di direzione complessiva dell'Ente e di garantire il buon andamento della attivita' amministrativa, il Sindaco, con propria ordinanza, conferisce, di norma, al Segretario generale l'incarico di direttore generale di cui all'art. 33. 4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalita' di nomina di un Vice Segretario generale - individuato, su proposta del Segretario generale, fra i dirigenti di ruolo preposti agli uffici di piu' elevato livello, con anzianita' non inferiore a cinque anni - per coadiuvare il Segretario generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.