Art. 36. 
 
 
                        Modalita' di gestione 
 
    1. La gestione di servizi pubblici da  parte  di  Roma  Capitale,
consistenti  nella  produzione  di  beni  e  attivita',   rivolti   a
realizzare fini sociali  e  culturali  e  a  promuovere  lo  sviluppo
economico e civile della comunita', e' svolta attraverso le modalita'
previste dalla legge ed e' finalizzata ad assicurare la  regolarita',
la continuita', l'economicita' e la  qualita'  delle  prestazioni  in
condizioni di uguaglianza. 
    2.  La  scelta  delle  forme  di  gestione  e'  effettuata,   con
provvedimento motivato,  dall'Assemblea  Capitolina,  sulla  base  di
valutazioni di opportunita', di convenienza economica e di efficienza
di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare  e  ai
concreti interessi pubblici da perseguire. 
    3. I rapporti  tra  Roma  Capitale  e  gestore,  nell'ipotesi  di
esternalizzazione della  gestione,  sono  regolati  da  contratti  di
servizio pubblico le cui linee guida  sono  approvate  dall'Assemblea
Capitolina che esprime i propri indirizzi. Dei piani industriali  dei
soggetti  gestori  e'  data  puntuale  informazione  alle  competenti
Commissioni Capitoline  al  fine  di  consentire  il  loro  concorso,
mediante la formulazione di proposte e valutazioni, alla piu' congrua
determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione.  Roma
Capitale, attraverso le proprie  strutture,  svolge  ogni  necessaria
attivita' di  indirizzo,  di  programmazione,  di  coordinamento,  di
vigilanza  e  di  controllo  al  fine  di   garantire   il   corretto
espletamento del servizio affidato in gestione. 
    4.  Al  fine  di  garantire  la   qualita',   l'universalita'   e
l'economicita' delle prestazioni  rese  dai  soggetti  gestori,  Roma
Capitale,  attraverso  un  apposito  organismo,  anche  esterno  alla
struttura dell'Amministrazione, assicura un sistema  di  monitoraggio
permanente del rispetto  dei  parametri  qualitativi  e  quantitativi
individuati nei contratti di servizio. L'Assemblea Capitolina dispone
altresi' che siano garantite forme di partecipazione e  di  controllo
da parte degli utenti nonche' di tutela degli stessi. 
    5. E' vietata la partecipazione di Amministratori e dirigenti  di
Roma Capitale, ove non espressamente imposto dalla normativa vigente,
nonche' di loro parenti o affini entro il quarto grado,  agli  organi
di gestione dei soggetti affidatari del servizio pubblico. 
    6. Gli enti o organismi non quotati, controllati  direttamente  o
indirettamente da Roma  Capitale,  conformano  le  proprie  politiche
assunzionali al principio di accesso agli impieghi mediante procedure
selettive pubbliche. Previa approvazione da parte di  Roma  Capitale,
adeguano a tale  principio  i  propri  ordinamenti  disciplinando  le
modalita'   di   reclutamento   del   personale   e   le    eventuali
incompatibilita' all'impiego.