Art. 36. Modalita' di gestione 1. La gestione di servizi pubblici da parte di Roma Capitale, consistenti nella produzione di beni e attivita', rivolti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita', e' svolta attraverso le modalita' previste dalla legge ed e' finalizzata ad assicurare la regolarita', la continuita', l'economicita' e la qualita' delle prestazioni in condizioni di uguaglianza. 2. La scelta delle forme di gestione e' effettuata, con provvedimento motivato, dall'Assemblea Capitolina, sulla base di valutazioni di opportunita', di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire. 3. I rapporti tra Roma Capitale e gestore, nell'ipotesi di esternalizzazione della gestione, sono regolati da contratti di servizio pubblico le cui linee guida sono approvate dall'Assemblea Capitolina che esprime i propri indirizzi. Dei piani industriali dei soggetti gestori e' data puntuale informazione alle competenti Commissioni Capitoline al fine di consentire il loro concorso, mediante la formulazione di proposte e valutazioni, alla piu' congrua determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione. Roma Capitale, attraverso le proprie strutture, svolge ogni necessaria attivita' di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo al fine di garantire il corretto espletamento del servizio affidato in gestione. 4. Al fine di garantire la qualita', l'universalita' e l'economicita' delle prestazioni rese dai soggetti gestori, Roma Capitale, attraverso un apposito organismo, anche esterno alla struttura dell'Amministrazione, assicura un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi individuati nei contratti di servizio. L'Assemblea Capitolina dispone altresi' che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti nonche' di tutela degli stessi. 5. E' vietata la partecipazione di Amministratori e dirigenti di Roma Capitale, ove non espressamente imposto dalla normativa vigente, nonche' di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei soggetti affidatari del servizio pubblico. 6. Gli enti o organismi non quotati, controllati direttamente o indirettamente da Roma Capitale, conformano le proprie politiche assunzionali al principio di accesso agli impieghi mediante procedure selettive pubbliche. Previa approvazione da parte di Roma Capitale, adeguano a tale principio i propri ordinamenti disciplinando le modalita' di reclutamento del personale e le eventuali incompatibilita' all'impiego.