Art. 38. 
 
 
                Bilancio e programmazione finanziaria 
 
    1. Il bilancio annuale di previsione, corredato  della  relazione
previsionale  e  programmatica  e  del   bilancio   pluriennale,   e'
presentato dalla Giunta all'Assemblea Capitolina almeno trenta giorni
prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso
da parte dell'Assemblea. 
    2. Il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione
Lazio,  esprime  la  coerenza  amministrativa  e  finanziaria   degli
strumenti di programmazione di Roma Capitale. 
    3. Unitamente alla  proposta  di  assestamento  del  bilancio  di
previsione la Giunta sottopone all'Assemblea Capitolina il  documento
di programmazione finanziaria con il quale si definisce la manovra di
finanza locale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e  si
indicano i criteri i parametri per la formazione dei bilanci  annuale
e pluriennale successivi.