Art. 38. Bilancio e programmazione finanziaria 1. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, e' presentato dalla Giunta all'Assemblea Capitolina almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea. 2. Il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lazio, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione di Roma Capitale. 3. Unitamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione la Giunta sottopone all'Assemblea Capitolina il documento di programmazione finanziaria con il quale si definisce la manovra di finanza locale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e si indicano i criteri i parametri per la formazione dei bilanci annuale e pluriennale successivi.