Art. 4. 
 
 
   Azioni positive per la realizzazione della parita' tra i sessi 
 
    1. Roma Capitale garantisce e promuove le pari  opportunita'  per
le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione   e   l'attiva   partecipazione   culturale,   sociale,
lavorativa  e  politica  delle  donne  nell'Amministrazione  e  nella
Citta'. 
    2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati  nel  precedente
comma - anche sulla base dei principi di legge - Roma Capitale adotta
piani di azioni positive volte, tra l'altro, a: 
    a) operare la ricognizione  degli  ostacoli  all'accesso  e  alla
carriera delle donne nel mondo del lavoro; 
    b) promuovere, con adeguati mezzi  di  sollecitazione,  l'accesso
delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile  e
riequilibrare la presenza delle donne nei centri  decisionali  e  nei
settori tecnologicamente avanzati; 
    c)  definire  procedure  di  selezione  del  personale  idonee  a
stabilire le attitudini potenziali,  diffondere  la  legislazione  in
materia di pari opportunita', indicare requisiti che non  comportino,
anche implicitamente,  alcuna  discriminazione  relativa  allo  stato
civile; 
    d)   assicurare    condizioni    che    consentano    l'effettiva
partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di  aggiornamento
professionali; 
    e) adottare un codice di comportamento che assicuri un  clima  di
pieno e sostanziale  rispetto  reciproco  tra  uomini  e  donne,  con
particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di  molestie
sessuali; 
    f) prevedere  misure  di  sostegno  intese  a  rendere  tra  loro
compatibili  le  responsabilita'  familiari  e  professionali,  anche
attraverso nuove forme di organizzazione del  lavoro  e  dei  servizi
sociali.