Art. 40. Collegio dei Revisori dei conti 1. Al Collegio dei Revisori dei conti di Roma Capitale e' conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge e ogni altra attivita' o compito da essa indicati. 2. Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri. I requisiti soggettivi e le modalita' di nomina, anche nelle ipotesi di decesso, rinunzia o decadenza, sono disciplinati dalla legge. 3. Non possono essere nominati Revisori coloro che si trovino nelle condizioni ostative a ricoprire tale incarico indicate dalla legge e dal Regolamento di contabilita', in quelle stabilite per la carica di Consigliere Capitolino, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri Capitolini, dei componenti della Giunta Capitolina, del Segretario generale, del direttore generale - ove nominato - e dei dirigenti, e coloro che hanno con Roma Capitale o con aziende, societa' ed enti da essa dipendenti o controllate un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. 4. I revisori, salvo diversa disposizione di legge, durano in carica tre anni. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello Statuto, al loro incarico. 5. I revisori adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verita' delle loro attestazioni. 6. Il compenso annuale dei revisori e' determinato dall'Assemblea Capitolina all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio nei limiti fissati dalla normativa vigente.