Art. 40. 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei conti 
 
    1. Al Collegio  dei  Revisori  dei  conti  di  Roma  Capitale  e'
conferito     l'esercizio     della     funzione     di     revisione
economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge  e
ogni altra attivita' o compito da essa indicati. 
    2. Il  Collegio  dei  Revisori  e'  composto  da  tre  membri.  I
requisiti soggettivi e le modalita' di nomina, anche nelle ipotesi di
decesso, rinunzia o decadenza, sono disciplinati dalla legge. 
    3. Non possono essere nominati Revisori  coloro  che  si  trovino
nelle condizioni ostative a ricoprire tale  incarico  indicate  dalla
legge e dal Regolamento di contabilita', in quelle stabilite  per  la
carica di Consigliere Capitolino, i parenti e  gli  affini  entro  il
quarto grado dei Consiglieri Capitolini, dei componenti della  Giunta
Capitolina, del Segretario generale, del  direttore  generale  -  ove
nominato - e dei dirigenti, e coloro che hanno con  Roma  Capitale  o
con aziende, societa' ed enti da essa  dipendenti  o  controllate  un
rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. 
    4. I revisori, salvo diversa disposizione  di  legge,  durano  in
carica tre anni.  Non  sono  revocabili,  salvo  che  non  adempiano,
secondo le norme di legge e dello Statuto, al loro incarico. 
    5. I revisori adempiono al  loro  dovere  con  la  diligenza  del
mandatario e rispondono della verita' delle loro attestazioni. 
    6. Il compenso annuale dei revisori e' determinato dall'Assemblea
Capitolina all'atto della nomina o della  riconferma,  per  tutta  la
durata del triennio nei limiti fissati dalla normativa vigente.