Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. I Regolamenti previsti dalle disposizioni del presente Statuto
sono approvati ovvero a esse adeguati entro  dodici  mesi  dalla  sua
entrata  in  vigore,  salvo  il  Regolamento   per   l'elezione   dei
Consiglieri Aggiunti che  e'  sottoposto  a  revisione  entro  il  15
settembre 2013. In sede  di  prima  applicazione  delle  disposizioni
degli articoli 20 e 28, il mandato dei Consiglieri Aggiunti in carica
presso l'Assemblea Capitolina o i Consigli dei  Municipi  all'entrata
in vigore del presente Statuto cessa all'elezione dei  successivi  e,
comunque, non oltre il 15 dicembre 2013.  Nel  periodo  intercorrente
tra  l'entrata  in  vigore   dello   Statuto   e   l'approvazione   o
l'adeguamento dei predetti regolamenti, continuano ad applicarsi, nei
limiti della  loro  compatibilita'  con  lo  Statuto,  i  regolamenti
vigenti. 
    2.  Le  previgenti  disposizioni  statutarie  sul   decentramento
continuano a trovare applicazione sino al primo rinnovo degli  organi
municipali successivo all'entrata  in  vigore  del  presente  Statuto
salvo che agli effetti elettorali, in relazione  ai  quali  la  nuova
disciplina del Capo IV si applica dall'esecutivita' del provvedimento
di delimitazione territoriale dei Municipi in numero di quindici.  La
nuova disciplina e' resa pienamente applicabile dal suddetto  rinnovo
mediante l'adozione di apposite misure organizzative. 
    3. Le proposte di riperimetrazione promosse,  di  comune  intesa,
dai Municipi interessati entro dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore
della disciplina  della  riarticolazione  territoriale  dei  Municipi
nell'attuale numero, sono  esaminate  dall'Assemblea  Capitolina  con
procedura d'urgenza e comunque non  oltre  novanta  giorni  dal  loro
deposito. 
    4. Limitatamente alla perimetrazione  territoriale  dei  Municipi
conseguente alla rideterminazione del loro numero effettuata in  sede
di prima attuazione delle disposizioni di cui all'art.  3,  comma  5,
del decreto legislativo 17 settembre 2010, n.  156,  non  si  applica
quanto previsto, in materia di iniziativa referendaria, dall'art.  3,
comma 7, del Regolamento del decentramento amministrativo vigente  al
momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.