Art. 5. 
 
 
         Principio della pari opportunita' in tema di nomine 
 
    1. Nei casi in cui il Sindaco e  l'Assemblea  Capitolina  debbano
nominare  o  designare,  ciascuno  secondo  le  proprie   competenze,
rappresentanti in enti, istituzioni, societa' partecipate  ovvero  in
altri organismi  gestori  di  servizi  pubblici,  fra  i  nominati  o
designati e' garantita la equilibrata presenza di uomini e  di  donne
in  numero  comunque  non  inferiore,  per  genere,   a   un   terzo.
L'equilibrio, in  ogni  caso,  e'  assicurato  tra  i  rappresentanti
complessivamente nominati e  designati  nel  corso  del  mandato.  Il
Sindaco e l'Assemblea sono tenuti a motivare le scelte operate  e  le
conseguenti esclusioni, con specifico  riferimento  al  principio  di
pari opportunita', e a darne adeguata diffusione. 
    2. Con la disciplina di cui all'art. 16, comma 4, sono  stabilite
le modalita' per una adeguata pubblicita' preventiva dell'incarico da
ricoprire al fine di garantire un effettivo  controllo  partecipativo
degli  appartenenti  alla  comunita'  cittadina   e   consentire   la
presentazione  di  candidature  da  parte  di   qualunque   soggetto,
garantendo il principio delle pari opportunita'. 
    3. L'attribuzione e la definizione degli  incarichi  dirigenziali
nonche' il conferimento della  responsabilita'  degli  Uffici  e  dei
servizi avvengono con modalita' idonee  a  garantire,  di  norma,  la
presenza di entrambi i sessi. E' parimenti garantita la  presenza  di
entrambi i  sessi  negli  organi  collegiali  non  elettivi  di  Roma
Capitale e negli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti. 
    4. Nell'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e
non dirigenziali a tempo determinato il Sindaco garantisce, di norma,
una equilibrata presenza di uomini e di donne.