Art. 9. 
 
 
                           Azione popolare 
 
    1. Ciascun cittadino elettore puo'  far  valere  in  giudizio  le
azioni e  i  ricorsi  che  spettano  a  Roma  Capitale.  In  caso  di
soccombenza, le spese saranno  sostenute  da  Roma  Capitale  qualora
abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.