Art. 10 
 
 
    Sorveglianza sull'idoneita' dei prodotti iscritti nell'elenco 
 
  1. Qualora l'Ufficio competente  della  DGS-UNMIG  ritenga  che  un
prodotto gia' iscritto  non  abbia  piu'  i  necessari  requisiti  di
sicurezza, ha facolta'  di  procedere  a  nuove  prove  ai  fini  del
controllo  dei  requisiti  di   idoneita'   dei   prodotti   iscritti
nell'elenco. 
  2. In attesa dell'espletamento delle prove  di  cui  agli  articoli
precedenti, ovvero nei casi di infrazione  alle  norme  del  presente
decreto e alle norme del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 128/1959, della legge n. 110/1975, nonche' della legge 12 dicembre
2002, n. 273, lo stesso Ufficio puo' sospendere temporaneamente,  con
provvedimento motivato, l'uso del prodotto nell'ambito dell'industria
estrattiva. 
  3. Contro tale  provvedimento  e'  ammesso  ricorso  amministrativo
ovvero straordinario nei termini di legge.