Art. 10 Sorveglianza sull'idoneita' dei prodotti iscritti nell'elenco 1. Qualora l'Ufficio competente della DGS-UNMIG ritenga che un prodotto gia' iscritto non abbia piu' i necessari requisiti di sicurezza, ha facolta' di procedere a nuove prove ai fini del controllo dei requisiti di idoneita' dei prodotti iscritti nell'elenco. 2. In attesa dell'espletamento delle prove di cui agli articoli precedenti, ovvero nei casi di infrazione alle norme del presente decreto e alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, della legge n. 110/1975, nonche' della legge 12 dicembre 2002, n. 273, lo stesso Ufficio puo' sospendere temporaneamente, con provvedimento motivato, l'uso del prodotto nell'ambito dell'industria estrattiva. 3. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso amministrativo ovvero straordinario nei termini di legge.