Art. 11 Sanzioni 1. Qualora sia accertata una o piu' infrazioni tra quelle riportate all'art. 10, comma 1, il direttore generale puo', con decreto motivato, disporre la cancellazione del prodotto dall'elenco, previa revoca del riconoscimento di idoneita'; prima dell'emanazione del decreto sono contestati alla ditta produttrice i motivi che comportano la revoca, con l'invito alla stessa di produrre le proprie deduzioni entro un termine prefissato. 2. Sono altresi' cancellati dall'elenco i prodotti non piu' posti in commercio dalla ditta per dichiarazione della stessa, nonche' quelli per i quali non sia stato comunicato il cambiamento della ditta o degli stabilimenti di produzione. 3. I decreti di sospensione dell'uso nell'industria estrattiva del prodotto e quelli di cancellazione dall'elenco sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e comunicati alla ditta produttrice.