Art. 12 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I prodotti di cui all'art. 3, comma 2, classe A, sottoclasse c),
possono essere utilizzati nel settore estrattivo, con l'etichettatura
di cui al precedente decreto ministeriale del 21 aprile 1979, fino al
30 settembre 2018. 
  2. Dopo tale data, i  sopra  detti  prodotti  dovranno  seguire  il
regime della nuova etichettatura. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione. 
 
    Roma, 6 febbraio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda