Art. 12 Disposizioni transitorie 1. I prodotti di cui all'art. 3, comma 2, classe A, sottoclasse c), possono essere utilizzati nel settore estrattivo, con l'etichettatura di cui al precedente decreto ministeriale del 21 aprile 1979, fino al 30 settembre 2018. 2. Dopo tale data, i sopra detti prodotti dovranno seguire il regime della nuova etichettatura. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione. Roma, 6 febbraio 2018 Il Ministro: Calenda