Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto ministeriale, oltre alle definizioni gia' contenute nei decreti legislativi di cui alle premesse, relative alle sotto citate voci: esplosivi; sicurezza; licenza di trasferimento; trasferimento; messa a disposizione sul mercato; fabbricante; rappresentante autorizzato; importatore; distributore; operatori economici; specifica tecnica; norma armonizzata; valutazione della conformita'; normativa di armonizzazione dell'Unione; marcatura CE; sono utilizzate le seguenti definizioni: I. impresa: la persona fisica o giuridica non presente nella catena di fornitura degli esplosivi ovvero dei mezzi di accensione e degli accessori di tiro, fornita delle debite licenze di polizia, qualora necessarie, che impiega direttamente o fa impiegare un esplosivo nel territorio nazionale; II. mezzi di accensione: mezzi atti a provocare l'esplosione nei modi e tempi voluti; III. accessori di tiro: mezzi che servono a garantire ovvero verificare le condizioni di sicurezza dei circuiti di tiro; IV. imprese interessate - gli interessati: qualsiasi impresa autorizzata, operante nel campo di applicazione del presente decreto.