Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione  del  presente  decreto  ministeriale,
oltre alle definizioni gia' contenute nei decreti legislativi di  cui
alle premesse, relative alle sotto citate voci: 
    esplosivi; 
    sicurezza; 
    licenza di trasferimento; 
    trasferimento; 
    messa a disposizione sul mercato; 
    fabbricante; 
    rappresentante autorizzato; 
    importatore; 
    distributore; 
    operatori economici; 
    specifica tecnica; 
    norma armonizzata; 
    valutazione della conformita'; 
    normativa di armonizzazione dell'Unione; 
    marcatura CE; 
  sono utilizzate le seguenti definizioni: 
    I. impresa: la persona fisica  o  giuridica  non  presente  nella
catena di fornitura degli esplosivi ovvero dei mezzi di accensione  e
degli accessori di tiro, fornita delle  debite  licenze  di  polizia,
qualora necessarie,  che  impiega  direttamente  o  fa  impiegare  un
esplosivo nel territorio nazionale; 
    II. mezzi di accensione: mezzi atti a provocare l'esplosione  nei
modi e tempi voluti; 
    III. accessori di tiro: mezzi  che  servono  a  garantire  ovvero
verificare le condizioni di sicurezza dei circuiti di tiro; 
    IV. imprese interessate  -  gli  interessati:  qualsiasi  impresa
autorizzata, operante nel campo di applicazione del presente decreto.