Art. 4 Presentazione istanza per il rilascio dell'idoneita' 1. Ai fini del rilascio dell'idoneita', gli interessati presentano istanza, in regola con le norme sull'imposta del bollo, al Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG - secondo lo schema di cui all'allegato 1. 2. L'istanza e' corredata: a) da una sintetica relazione tecnica espositiva contenente una descrizione generale del prodotto, i risultati dei calcoli e delle prove effettuate secondo gli schemi di cui agli allegati 2, 3 e 4, per la determinazione delle caratteristiche richieste di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7, senza pregiudizio di altre ritenute importanti dalla ditta richiedente. Tale relazione tecnica e' sottoscritta dal titolare delle licenze di pubblica sicurezza dell'interessato ovvero da un tecnico abilitato per i prodotti di cui alla 3ยช sezione, lettere E) ed F); b) da copia (in lingua italiana) delle istruzioni e informazioni di sicurezza per l'utente e delle indicazioni che saranno riportate su ogni singolo prodotto; c) per i detonatori elettrici dovra' essere indicata anche la serie di sigle da riportare sulla scatola di imballaggio; d) per gli esploditori dovra' essere allegata copia della targhetta, della quale dovra' essere munito ogni apparecchio, con l'indicazione esatta dei dati di cui al successivo art. 9; L'inclusione della documentazione tecnica, presentata dal fabbricante per l'ottenimento dell'attestato relativo alle procedure di valutazione della conformita', risponde alle richieste di cui alla lettera a) del presente comma, per le sole caratteristiche in essa valutate. 3. Per le caratteristiche non contemplate nella documentazione tecnica presentata ai sensi del comma 2, l'istante ha facolta' di richiedere che siano eseguite prove, a cura del Ministero, per l'accertamento della idoneita' all'impiego del prodotto, con l'espressa dichiarazione di assumere a proprio carico il costo delle prove ed i rischi ad esse connessi, quando imputabili al prodotto. 4. L'indicazione della sezione, classe e sottoclasse di appartenenza per il prodotto di cui si richiede l'iscrizione e' riportata sull'istanza conformemente alla normativa stabilita nel presente decreto, secondo quanto riportato nei successivi articoli. 5. L'istanza e' sottoscritta dal titolare dell'impresa interessata o dal suo legale rappresentante. Il cambiamento della ditta, dei luoghi e degli stabilimenti di produzione e' comunicato al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla variazione.