Art. 9 Iscrizione nell'elenco dei prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, ha luogo con decreto del dirigente della Divisione competente della DGS-UNMIG, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dandone comunicazione all'interessato. 2. I prodotti iscritti nell'elenco devono essere identificati mediante indicazione della sezione, della classe, della sottoclasse e del numero di iscrizione. 3. Tale identificazione deve essere riportata sugli imballaggi originali dei prodotti stessi. 4. Ogni detonatore di cui alle classi B), C), D) dell'art. 6 deve riportare: a) il numero del ritardo inciso sul fondello del bossoletto; b) il numero del ritardo e la quantificazione dell'intervallo di ritardo in termini di tempo (Δt), su una targhetta fissata ai reofori o all'elemento che conduce energia per provare l'esplosione del detonatore. 5. Ogni detonatore di cui alla classe G) dell'art. 6 deve riportare: a) il numero del ritardo inciso sul fondello del bossoletto; b) la lettera E ed il numero del ritardo su una targhetta fissata ai reofori. Inoltre i detonatori elettrici devono riportare sulla medesima targhetta il simbolo A.I. (alta intensita'). 6. Ogni esploditore, di cui alla classe E) dell'art. 7, deve essere munito di una targhetta su cui siano riportati i seguenti dati: a) tensione massima di erogazione; b) resistenza massima del circuito di tiro; c) tipo e numero massimo di detonatori collegati in serie per i quali l'esploditore puo' essere impiegato; d) capacita' dei condensatori. Per gli esploditori di sicurezza deve essere riportata sulla targhetta la lettera «S».