IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per  il  controllo
delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria
per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di  metodi  di
analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146  prevede  la
designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati
ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  11  aprile  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 99  del  30
aprile 2014  con  il  quale  al  laboratorio  Bucciarelli  Laboratori
S.r.l., ubicato in Ascoli Piceno, Zona Industriale, Marino  Basso  n.
112, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei  certificati
di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 marzo 2018; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto   in   data   16   novembre   2017   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  -
European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  -  L'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e  i  requisiti  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio Bucciarelli Laboratori  S.r.l.,  ubicato  in  Ascoli
Piceno, Zona Industriale, Marino Basso  n.  112,  e'  autorizzato  al
rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel   settore   vitivinicolo
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.