IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  27  giugno  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n.  169  del  21
luglio  2016   con   il   quale   il   laboratorio   Artea   S.r.l. -
(Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento),  via  Piana
e' stato autorizzato al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel
settore vitivinicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con nota del  13  marzo  2018
comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere ottenuto in data 20 luglio 2016, l'accreditamento relativamente
alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo
sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011  ed  accreditato  in  ambito  EA -  European
Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di
analisi indicate nell'allegato del decreto 27 giugno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 27 giugno  2016
per     le     quali     il      laboratorio      Artea      S.r.l. -
(Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), via  Piana,
e' autorizzato, sono sostituite dalle seguenti: 
 
=====================================================================
| Denominazione della prova |             Norma / metodo            |
+===========================+=======================================+
|Acidita' fissa             |OIV-MA-AS 313-03 R2009                 |
+---------------------------+---------------------------------------+
|Acidita' totale            |OIV-MA-AS 313-01 R2015 par. 5.2        |
+---------------------------+---------------------------------------+
|Acidita' volatile          |OIV-MA-AS 313-02 R2015                 |
+---------------------------+---------------------------------------+
|Anidride solforosa libera, |                                       |
|anidride solforosa totale  |OIV-MA-AS 323-04B R2009                |
+---------------------------+---------------------------------------+
|Ceneri                     |OIV-MA-AS2-04:R2009                    |
+---------------------------+---------------------------------------+
|pH                         |OIV-MA-AS313-15 R2011                  |
+---------------------------+---------------------------------------+
|Titolo alcolometrico       |                                       |
|volumico                   |OIV-MA-AS312-01A 4C R2016              |
+---------------------------+---------------------------------------+