Art. 18. Esercizio finanziario - Bilancio 1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui e' preposto. 3. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le societa' per azioni, e' depositata presso il registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 4. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione puo' avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi i consiglieri sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi. 5. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed e' accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, cosi' come previsto dall'art. 2423 del codice civile. 6. Il documento menzionato al precedente comma 5, deve restare depositato presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e finche' sia approvato il bilancio consuntivo. 7. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere comunicato al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. 8. Il bilancio consuntivo e' trasmesso al Conai, al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. 9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita' sono definite nel regolamento adottato ai sensi del successivo art. 19. 10. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.