Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a.  «mensa  scolastica  biologica»:  il  servizio  di   refezione
collettiva scolastica conforme ai  requisiti  previsti  dal  presente
decreto; 
    b. «stazione appaltante»:  i  soggetti  pubblici  appaltanti  che
aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica; 
    c. «appaltatore»: l'impresa o  il  raggruppamento  temporaneo  di
imprese o il  consorzio  di  imprese  aggiudicatario  di  servizi  di
refezione collettiva scolastica; 
    d. «soggetto erogante il servizio di mensa biologica»: le  scuole
non  pubbliche  che  erogano  i  servizi  di   refezione   scolastica
biologica. 
    e. «prodotto  biologico»  o  «alimento  biologico»:  il  prodotto
ottenuto in conformita' alle norme stabilite dal regolamento (CE)  n.
834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008; 
    f. «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali.