Art. 8 
 
        Determinazione della quota del Fondo di solidarieta' 
             per l'anno 2018 relativa ai singoli comuni 
 
  1. Per i singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna  la  somma  algebrica  del
valore di cui all'allegato 2 e del  valore  di  cui  all'allegato  3,
colonna 5, e' riportata nell'allegato 4, colonna 1. 
  2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al  comma  1
sono corretti in relazione all'accantonamento di cui  all'art.  7,  i
cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato  4,  colonna
2. 
  3. Il risultato positivo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, colonne  1  e  2,  determina  per  i  singoli  comuni
l'importo spettante per l'anno 2018 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale, riportato all'allegato 4, colonna 3. 
  4. Il risultato negativo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, colonne  1  e  2,  determina  per  i  singoli  comuni
un'ulteriore quota di imposta municipale  propria  di  spettanza  dei
comuni dovuta per l'anno 2018 a titolo di alimentazione del Fondo  di
solidarieta' comunale, il cui importo e'  riportato  all'allegato  4,
colonna 4. In tal caso l'Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione
versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  una
quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni
pari al predetto importo. 
  5. Ove l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione non  riesca  a
procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di  cui  al  comma  4,  i
comuni  interessati  sono  tenuti  a   versare   la   somma   residua
direttamente   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,    dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso  di
mancato versamento da parte del comune  entro  il  31  dicembre  2018
l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione  provvede  al  recupero
negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a  qualunque
titolo dovuti al comune.