IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»; Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la direttiva delegata 2017/1009/UE della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione; Vista la direttiva delegata 2017/1010/UE della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti; Vista la direttiva delegata 2017/1011/UE della Commissione, del 15 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche; Vista la direttiva delegata 2017/1975/UE della Commissione, del 7 agosto 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione; Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2017/1009/UE, 2017/1010/UE, 2017/1011/UE, e 2017/1975/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; Decreta: Art. 1 1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 9, lettera b), e' sostituito dal seguente: +--------+--------------------------+-------------------------------+ | | |Si applica alle categorie 8, 9 | | | |e 11; scade il: a) 21 luglio | | | |2023 per i dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro | | |Piombo in cuscinetti e |della categoria 8; b) 21 luglio| | |pistoni per compressori |2024 per gli strumenti di | | |contenenti refrigeranti |monitoraggio e controllo | | |per applicazioni HVACR |industriali della categoria 9 e| | |(riscaldamento, |per la categoria 11; c) 21 | | |ventilazione, |luglio 2021 per altre | | |condizionamento e |sotto-categorie delle categorie| |«9 b) |refrigerazione) |8 e 9. | +--------+--------------------------+-------------------------------+ | |Piombo in cuscinetti e | | | |pistoni per compressori a | | | |spirale ermetici | | | |contenenti refrigeranti | | | |con una potenza elettrica | | | |assorbita dichiarata di 9 | | | |kW o inferiore per | | | |applicazioni HVACR | | | |(riscaldamento, | | | |ventilazione, | | | |condizionamento e |Si applica alla categoria 1; | |9 b)-I |refrigerazione) |scade il 21 luglio 2019.» | +--------+--------------------------+-------------------------------+ b) il punto 13, lettera a), e' sostituito dal seguente: +------+------------------------+-----------------------------------+ | | |Applicabile a tutte le categorie, | | | |scadenza il: a) 21 luglio 2023 per | | | |i dispositivi medico-diagnostici in| | | |vitro della categoria 8; b) 21 | | | |luglio 2024 per gli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | | |industriali della categoria 9 e per| | |Piombo nelle lenti |la categoria 11; c) 21 luglio 2021 | | |bianche utilizzate per |per tutte le altre categorie e | |«13 a)|applicazioni ottiche |sottocategorie» | +------+------------------------+-----------------------------------+ c) il punto 13, lettera b), e' sostituito dal seguente: +-----------+----------------------+--------------------------------+ | | |Applicabile alle categorie 8, 9 | | | |e 11, scadenza il: a) 21 luglio | | | |2023 per i dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro | | | |della categoria 8; b) 21 luglio | | | |2024 per gli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | |Cadmio e piombo in |industriali della categoria 9 e | | |lenti filtranti e |per la categoria 11; c) 21 | | |lenti utilizzate per |luglio 2021 per altre | | |campioni di |sotto-categorie delle categorie | |«13 b) |riflessione |8 e 9» | +-----------+----------------------+--------------------------------+ | |Piombo in tipi di | | | |lenti ottiche | | | |filtranti ioniche | | |13 b)-I |colorate | | +-----------+----------------------| | | |Cadmio in tipi di | | | |lenti ottiche a |Applicabile alle categorie da 1 | | |dispersione |a 7 e 10; scadenza il 21 luglio | | |colloidale; escluse le|2021 per le categorie da 1 a 7 e| | |applicazioni che |10;» | | |rientrano nel punto 39| | |13 b)-II |del presente allegato | | +-----------+----------------------| | | |Cadmio e piombo in | | | |lenti utilizzate per | | | |campioni di | | |13 b)-III |riflessione | | +-----------+----------------------+--------------------------------+ d) il punto 39, e' sostituito dal seguente: +-------+---------------------------------+-------------------+ | |Seleniuro di cadmio nei punti | | | |quantici (nanocristalli | | | |semiconduttori) a base di cadmio | | | |per il downshift destinati | | | |all'utilizzo nelle applicazioni | | | |di illuminazione dei sistemi di | | | |visualizzazione (< 0,2 μg Cd per |Scade per tutte le | | |mm2 di superficie dello schermo |categorie il 31 | |«39 a) |di visualizzazione) |ottobre 2019» | +-------+---------------------------------+-------------------+