IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4
marzo  2014,  n.  27,  secondo  cui,   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provvede
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva delegata 2017/1009/UE della Commissione, del  13
marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato
III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio  e  al  piombo  in
lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione; 
  Vista la direttiva delegata 2017/1010/UE della Commissione, del  13
marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato
III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in  cuscinetti  e
pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti; 
  Vista la direttiva delegata 2017/1011/UE della Commissione, del  15
marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato
III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione  relativa  all'uso  di  piombo  nelle
lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche; 
  Vista la direttiva delegata 2017/1975/UE della Commissione,  del  7
agosto  2017  che  modifica,  adattandolo   al   progresso   tecnico,
l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al  cadmio  in
diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in
sistemi di visualizzazione; 
  Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate
2017/1009/UE, 2017/1010/UE, 2017/1011/UE, e 2017/1975/UE provvedendo,
a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il punto 9, lettera b), e' sostituito dal seguente: 
    
 
+--------+--------------------------+-------------------------------+
|        |                          |Si applica alle categorie 8, 9 |
|        |                          |e 11; scade il: a) 21 luglio   |
|        |                          |2023 per i dispositivi         |
|        |                          |medico-diagnostici in vitro    |
|        |Piombo in cuscinetti e    |della categoria 8; b) 21 luglio|
|        |pistoni per compressori   |2024 per gli strumenti di      |
|        |contenenti refrigeranti   |monitoraggio e controllo       |
|        |per applicazioni HVACR    |industriali della categoria 9 e|
|        |(riscaldamento,           |per la categoria 11; c) 21     |
|        |ventilazione,             |luglio 2021 per altre          |
|        |condizionamento e         |sotto-categorie delle categorie|
|«9 b)   |refrigerazione)           |8 e 9.                         |
+--------+--------------------------+-------------------------------+
|        |Piombo in cuscinetti e    |                               |
|        |pistoni per compressori a |                               |
|        |spirale ermetici          |                               |
|        |contenenti refrigeranti   |                               |
|        |con una potenza elettrica |                               |
|        |assorbita dichiarata di 9 |                               |
|        |kW o inferiore per        |                               |
|        |applicazioni HVACR        |                               |
|        |(riscaldamento,           |                               |
|        |ventilazione,             |                               |
|        |condizionamento e         |Si applica alla categoria 1;   |
|9 b)-I  |refrigerazione)           |scade il 21 luglio 2019.»      |
+--------+--------------------------+-------------------------------+
 
  b) il punto 13, lettera a), e' sostituito dal seguente: 
    
 
+------+------------------------+-----------------------------------+
|      |                        |Applicabile a tutte le categorie,  |
|      |                        |scadenza il: a) 21 luglio 2023 per |
|      |                        |i dispositivi medico-diagnostici in|
|      |                        |vitro della categoria 8; b) 21     |
|      |                        |luglio 2024 per gli strumenti di   |
|      |                        |monitoraggio e controllo           |
|      |                        |industriali della categoria 9 e per|
|      |Piombo nelle lenti      |la categoria 11; c) 21 luglio 2021 |
|      |bianche utilizzate per  |per tutte le altre categorie e     |
|«13 a)|applicazioni ottiche    |sottocategorie»                    |
+------+------------------------+-----------------------------------+
 
  c) il punto 13, lettera b), e' sostituito dal seguente:  
    

+-----------+----------------------+--------------------------------+
|           |                      |Applicabile alle categorie 8, 9 |
|           |                      |e 11, scadenza il: a) 21 luglio |
|           |                      |2023 per i dispositivi          |
|           |                      |medico-diagnostici in vitro     |
|           |                      |della categoria 8; b) 21 luglio |
|           |                      |2024 per gli strumenti di       |
|           |                      |monitoraggio e controllo        |
|           |Cadmio e piombo in    |industriali della categoria 9 e |
|           |lenti filtranti e     |per la categoria 11; c) 21      |
|           |lenti utilizzate per  |luglio 2021 per altre           |
|           |campioni di           |sotto-categorie delle categorie |
|«13 b)     |riflessione           |8 e 9»                          |
+-----------+----------------------+--------------------------------+
|           |Piombo in tipi di     |                                |
|           |lenti ottiche         |                                |
|           |filtranti ioniche     |                                |
|13 b)-I    |colorate              |                                |
+-----------+----------------------|                                |
|           |Cadmio in tipi di     |                                |
|           |lenti ottiche a       |Applicabile alle categorie da 1 |
|           |dispersione           |a 7 e 10; scadenza il 21 luglio |
|           |colloidale; escluse le|2021 per le categorie da 1 a 7 e|
|           |applicazioni che      |10;»                            |
|           |rientrano nel punto 39|                                |
|13 b)-II   |del presente allegato |                                |
+-----------+----------------------|                                |
|           |Cadmio e piombo in    |                                |
|           |lenti utilizzate per  |                                |
|           |campioni di           |                                |
|13 b)-III  |riflessione           |                                |
+-----------+----------------------+--------------------------------+

    
  d) il punto 39, e' sostituito dal seguente: 
    
 
   +-------+---------------------------------+-------------------+
   |       |Seleniuro di cadmio nei punti    |                   |
   |       |quantici (nanocristalli          |                   |
   |       |semiconduttori) a base di cadmio |                   |
   |       |per il downshift destinati       |                   |
   |       |all'utilizzo nelle applicazioni  |                   |
   |       |di illuminazione dei sistemi di  |                   |
   |       |visualizzazione (< 0,2 μg Cd per |Scade per tutte le |
   |       |mm2 di superficie dello schermo  |categorie il 31    |
   |«39 a) |di visualizzazione)              |ottobre 2019»      |
   +-------+---------------------------------+-------------------+