Art. 10 Controllo sulla permanenza dei requisiti e dei parametri 1. Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti delle organizzazioni di produttori riconosciute con cadenza triennale, comunicando gli esiti al Ministero. 2. In caso di fusioni i controlli sono effettuati entro 30 giorni dalla data di richiesta o della specifica comunicazione. 3. Quando il controllo amministrativo e' mirato a verificare l'esistenza e il permanere dei requisiti che consentono o hanno consentito l'accesso a specifici benefici di natura pubblica la cadenza dei controlli deve rispettare le previsioni delle norme specifiche. 4. Le Linee guida di cui all'art. 13, comma 8 del Decreto possono introdurre elementi per l'analisi dei rischi da recepire nel piano dei controlli. 5. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le O.P. devono trasmettere alla Regione la documentazione indicata nelle linee guida di cui all'art. 13, comma 8. 6. La verifica della permanenza dei requisiti delle A.O.P. riconosciute e' effettuata con cadenza triennale, fatto salve specifiche esigenze. Alle A.O.P. si applica la medesima previsione di cui al comma 3.