Art. 11 Revoca e/o sospensione del riconoscimento 1. Le Regioni procedono, previa diffida, alla revoca del riconoscimento della O.P., nei seguenti casi: a) perdita di uno o piu' requisiti previsti all'art. 3 e al comma 2 dell'art. 4 del decreto; b) mancato rispetto delle norme statutarie relative ai requisiti minimi indicati all'art. 3, comma 3, lettera f) del decreto; c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dalle Regioni ai fini del controllo; d) mancata trasmissione della documentazione prevista all'art. 10, comma 5. 2. Il Ministero procede alla revoca del riconoscimento delle A.O.P., nei seguenti casi: a) perdita, in capo alla A.O.P., di uno o piu' dei requisiti previsti all'art. 7 del decreto; b) mancato rispetto delle norme statutarie; c) inadempienza e mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo. 3. Il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P. puo' essere sospeso in caso di inosservanza sostanziale temporanea dei criteri di riconoscimento. In questo caso l'Autorita' competente invia alla O.P. o alla A.O.P. interessata una formale comunicazione con le misure correttive da adottare.