Art. 4 Registrazioni, liquidazioni e versamenti 1. Il rappresentante del Gruppo IVA o i partecipanti effettuano le registrazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto n. 633 del 1972, anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali. 2. Il rappresentante del Gruppo IVA effettua le liquidazioni periodiche dell'imposta di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e quelle degli articoli 73, primo comma e 74, quarto comma, del decreto n. 633 del 1972. 3. Ai fini del versamento dell'imposta a debito non e' ammessa la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo. 4. Il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.