Art. 4 
 
 
              Registrazioni, liquidazioni e versamenti 
 
  1. Il rappresentante del Gruppo IVA o i partecipanti effettuano  le
registrazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto n. 633 del
1972, anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali. 
  2. Il  rappresentante  del  Gruppo  IVA  effettua  le  liquidazioni
periodiche dell'imposta di cui all'art.  1,  commi  1  e  1-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica  23  marzo  1998,  n.  100  e
quelle degli articoli 73, primo comma e 74, quarto comma, del decreto
n. 633 del 1972. 
  3. Ai fini del versamento dell'imposta a debito non e'  ammessa  la
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con i crediti relativi ad altre  imposte  o  contributi
maturati dai partecipanti al Gruppo. 
  4. Il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato  dal  Gruppo
IVA non puo' essere utilizzato in compensazione, ai  sensi  dell'art.
17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  i  debiti
relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.