Art. 6 
 
 
                            Rimborsi IVA 
 
  1. I rimborsi dell'imposta sul valore  aggiunto,  in  presenza  dei
presupposti di cui all'art. 30 del decreto n. 633 del 1972,  in  capo
al  Gruppo  IVA,  sono  eseguiti,  a  richiesta  del  rappresentante,
applicando le  disposizioni  di  cui  all'art.  38-bis  del  medesimo
decreto n. 633 del 1972, salvo  quanto  disciplinato  nei  successivi
commi 2, 3 e 4. 
  2. La dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  di  cui  al
comma 3 dell'art. 38-bis del decreto n. 633 del 1972, attesta: 
    a) la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere  a)  e  b)
del medesimo comma 3,  prendendo  a  riferimento  la  sommatoria  dei
valori di ciascun partecipante al Gruppo IVA; 
    b) la regolarita' dei versamenti dei contributi  previdenziali  e
assicurativi di cui alla lettera c) del medesimo comma 3, da parte di
tutti i componenti del Gruppo IVA. 
  3. Le condizioni di cui al comma 4, lettera  a),  dell'art.  38-bis
del decreto n. 633 del 1972,  vanno  verificate  in  capo  a  ciascun
partecipante. 
  4. Ai fini del calcolo della differenza, per ciascun anno, tra  gli
importi  accertati  e  quelli  dell'imposta  dovuta  o  del   credito
dichiarato superiore ai limiti indicati  nel  comma  4,  lettera  b),
dell'art. 38-bis del decreto n. 633 del 1972, rilevano gli avvisi  di
accertamento o di rettifica notificati al Gruppo  IVA  nei  due  anni
antecedenti la richiesta di rimborso. 
  5.  L'eccedenza  d'imposta  chiesta   a   rimborso   in   sede   di
dichiarazione annuale e' cedibile dal rappresentante del  Gruppo  IVA
su delega dei partecipanti, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice civile.