Art. 6 Rimborsi IVA 1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 30 del decreto n. 633 del 1972, in capo al Gruppo IVA, sono eseguiti, a richiesta del rappresentante, applicando le disposizioni di cui all'art. 38-bis del medesimo decreto n. 633 del 1972, salvo quanto disciplinato nei successivi commi 2, 3 e 4. 2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al comma 3 dell'art. 38-bis del decreto n. 633 del 1972, attesta: a) la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3, prendendo a riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al Gruppo IVA; b) la regolarita' dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi di cui alla lettera c) del medesimo comma 3, da parte di tutti i componenti del Gruppo IVA. 3. Le condizioni di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 38-bis del decreto n. 633 del 1972, vanno verificate in capo a ciascun partecipante. 4. Ai fini del calcolo della differenza, per ciascun anno, tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore ai limiti indicati nel comma 4, lettera b), dell'art. 38-bis del decreto n. 633 del 1972, rilevano gli avvisi di accertamento o di rettifica notificati al Gruppo IVA nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso. 5. L'eccedenza d'imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale e' cedibile dal rappresentante del Gruppo IVA su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile.