Art. 14 Obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e invio all'ANPAL delle informazioni utili a garantire il coordinamento della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 1. Al fine di garantire agli utenti un uniforme accesso alle informazioni sui soggetti accreditati, l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di aggiornare l'albo nazionale dei soggetti accreditati di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attraverso la realizzazione della cooperazione applicativa prevista dall'art. 10, comma 2. 2. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro hanno l'obbligo di inviare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e all'Anpal, pena la revoca dell'accreditamento, ogni informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento da parte dell'Anpal della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 3. L'obbligo di interconnessione di cui al comma 2 e' finalizzato anche alle attivita' di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 150 del 2015.