Art. 14 
 
 
Obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle
  politiche del lavoro e invio all'ANPAL delle informazioni  utili  a
  garantire il coordinamento della rete nazionale dei servizi per  le
  politiche del lavoro 
 
  1. Al fine di  garantire  agli  utenti  un  uniforme  accesso  alle
informazioni sui soggetti  accreditati,  l'Anpal,  le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  hanno  l'obbligo   di
aggiornare l'albo nazionale dei soggetti accreditati di cui  all'art.
12, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015,  attraverso  la
realizzazione della cooperazione applicativa prevista  dall'art.  10,
comma 2. 
  2. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro hanno  l'obbligo
di inviare alle Regioni e alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e  all'Anpal,  pena  la  revoca  dell'accreditamento,   ogni
informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento  da
parte dell'Anpal della rete nazionale dei servizi  per  le  politiche
del lavoro di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
  3. L'obbligo di interconnessione di cui al comma 2  e'  finalizzato
anche alle attivita' di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 16
del decreto legislativo n. 150 del 2015.