Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. L'accreditamento e' la procedura mediante la quale  l'Anpal,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  riconoscono  a
un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi  al
lavoro negli  ambiti  territoriali  di  riferimento,  anche  mediante
l'utilizzo di risorse pubbliche,  nonche'  la  partecipazione  attiva
alla rete dei servizi per le politiche  del  lavoro  con  particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro. 
  2. Il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro secondo le
disposizioni nazionali e regionali e nel  rispetto  dei  principi  di
legalita',  non  discriminazione,  buon  andamento,   trasparenza   e
imparzialita'. 
  3. I regimi  di  accreditamento  definiti  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  individuano  i  requisiti
generali  di  ammissibilita',  i  requisiti  giuridico-finanziari,  i
requisiti  strutturali  e  i  requisiti  professionali   che   devono
possedere i soggetti richiedenti l'accreditamento nel rispetto  delle
disposizioni del presente decreto.