Art. 2 Definizioni 1. L'accreditamento e' la procedura mediante la quale l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro. 2. Il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro secondo le disposizioni nazionali e regionali e nel rispetto dei principi di legalita', non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialita'. 3. I regimi di accreditamento definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano individuano i requisiti generali di ammissibilita', i requisiti giuridico-finanziari, i requisiti strutturali e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti richiedenti l'accreditamento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.