Art. 3 
 
 
                             Destinatari 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  capo  II  del  presente  decreto  si
applicano ai soggetti accreditati  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano per i servizi per il lavoro. 
  2. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve
le potesta'  attribuite  dai  rispettivi  statuti  speciali  e  dalle
relative norme di attuazione, le competenze delegate  in  materia  di
lavoro e quelle riconducibili all'art. 10 della legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. 
  3. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito  dei  rispettivi  sistemi   di   accreditamento,   devono
prevedere  i  requisiti  di  cui  agli  articoli  4,  5   e   6   per
l'accreditamento ai servizi per  il  lavoro  e  porre  in  essere  le
attivita' di controllo collegate. 
  3. I soggetti accreditati vengono iscritti, a cura della Regione  o
della  Provincia   autonoma,   nell'albo   nazionale   dei   soggetti
accreditati istituito dall'Anpal in attuazione dell'art. 12, comma 3,
del decreto legislativo n. 150 del 2015.