Art. 7 
 
 
       Requisiti aggiuntivi per ogni sistema di accreditamento 
 
  1.  Ogni  sistema  di  accreditamento,  nell'ambito  delle  proprie
specificita'  territoriali,  puo'  prevedere   requisiti   aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6. 
  2. I requisiti aggiuntivi riguardano: 
    a)  la  presenza  nell'ambito  territoriale  di  riferimento   di
ulteriori sedi  operative  con  i  requisiti  previsti  dal  presente
decreto oltre a quello di cui all'art. 5, comma 1, lettera f); 
    b) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento
di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due anni; 
    c) il possesso di requisiti  professionali  e  di  esperienza  da
parte delle figure di cui all'art. 6, comma 1, lettere f) e  g),  che
operano nella sede operativa; 
    d) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento
della  documentazione  attestante  l'affidabilita'  e  qualita'   con
riferimento al: 
      1) certificazione del bilancio; 
      2) rispetto delle previsioni della legge n. 231 del 2001.