Art. 7 Requisiti aggiuntivi per ogni sistema di accreditamento 1. Ogni sistema di accreditamento, nell'ambito delle proprie specificita' territoriali, puo' prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6. 2. I requisiti aggiuntivi riguardano: a) la presenza nell'ambito territoriale di riferimento di ulteriori sedi operative con i requisiti previsti dal presente decreto oltre a quello di cui all'art. 5, comma 1, lettera f); b) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due anni; c) il possesso di requisiti professionali e di esperienza da parte delle figure di cui all'art. 6, comma 1, lettere f) e g), che operano nella sede operativa; d) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento della documentazione attestante l'affidabilita' e qualita' con riferimento al: 1) certificazione del bilancio; 2) rispetto delle previsioni della legge n. 231 del 2001.