Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Per «titolo minerario» si intende, ai fini del presente decreto,
il  provvedimento  amministrativo  che  autorizza  la  costruzione  e
l'esercizio dell'impianto geotermico ai sensi del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22. 
  2. Per «Autorita' competente» si  intende,  ai  fini  del  presente
decreto,  il  soggetto  competente  al  controllo  delle   condizioni
previste per il riconoscimento  dei  premi  e  delle  tariffe-premio,
ovvero: 
    a) la Direzione per la sicurezza anche ambientale delle attivita'
minerarie e  energetiche  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
limitatamente agli impianti pilota di cui all'art.  1,  comma  3-bis,
del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22; 
    b)  l'Agenzia  regionale  o   provinciale   per   la   protezione
dell'ambiente che svolge le sue funzioni nel  territorio  in  cui  e'
localizzato l'impianto, con esclusione degli impianti pilota  di  cui
all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22. 
  3. Per «Amministrazioni competenti» si intendono le Amministrazioni
competenti al rilascio del titolo minerario.