Art. 6. Comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente dell'Unioncamere e dai seguenti componenti: a) i vicepresidenti; b) i presidenti delle unioni regionali delle camere di commercio; c) il presidente della Chambre della Valle d'Aosta; d) i componenti eletti dall'assemblea. 2. Il numero complessivo dei componenti del comitato esecutivo non puo' superare il numero di trentacinque, come definito dall'art. 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, calcolato con riferimento ai membri dell'assemblea. Alle riunioni del comitato esecutivo partecipano come invitati permanenti tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata. 3. Il regolamento di funzionamento degli organi disciplina, tra l'altro, i casi nei quali i componenti del comitato esecutivo rivestano piu' qualifiche per le quali abbiano titolo alla partecipazione dell'organo, prevedendo le modalita' di esercizio dell'opzione e le conseguenze del suo mancato esercizio. Il regolamento disciplina altresi' i casi in cui una unione regionale si dovesse trovare temporaneamente senza presidente. 4. Il comitato esecutivo e' organo amministrativo e di indirizzo politico ed esercita le seguenti attribuzioni: a) predisporre i programmi e le linee annuali di attivita' dell'Unioncamere, da sottoporre all'assemblea; b) predisporre i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio, da sottoporre all'assemblea; c) approvare le modifiche ai bilanci; d) proporre all'assemblea i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere, a norma dell'art. 6, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; e) esprimere il parere previsto dall'art. 18, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni; f) deliberare, su proposta del presidente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Unioncamere in societa', enti, associazioni, commissioni e ogni altro organismo; g) assumere, le decisioni relative alle partecipazioni azionarie e quelle relative alla costituzione o partecipazione in associazioni, fondazioni e altri organismi; h) formulare indirizzi e direttive alle strutture partecipate al fine di assicurare la necessaria coerenza della loro azione con le strategie di sistema; i) definire, gli obiettivi di carattere strategico e assegnare al segretario generale il budget per la gestione dell'attivita' annuale; j) esprimere la valutazione sui risultati conseguiti e sul segretario generale, con il supporto dell'organo indipendente di valutazione; k) nominare l'organo indipendente di valutazione; l) nominare, su proposta del segretario generale, i vicesegretari generali; m) approvare, su proposta del segretario generale, il regolamento di organizzazione che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, nonche' il regolamento di amministrazione e contabilita'; n) provvedere alle attivita' di gestione del Fondo di perequazione, previste dall'apposito regolamento; o) impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo del personale, a norma dell'art. 7, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e definire gli indirizzi per la stipula del contratto collettivo del personale dirigente e non dirigente delle camere di commercio; p) deliberare la costituzione in giudizio e la promozione o la resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere. 5. Il comitato esecutivo puo' costituire l'ufficio di presidenza al quale puo' delegare, in via permanente, la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Unioncamere in societa', enti, associazioni, fondazioni o commissioni, le decisioni relative alle partecipazioni societarie, la formulazione di indirizzi, direttive, indicazioni agli organismi partecipati. Il comitato esecutivo puo' altresi' delegare, fino a revoca, all'ufficio di presidenza ogni altra funzione propria, ad eccezione di quelle relative alle lettere a), b), c), d), e), k), l) e m). 6. Spetta al comitato esecutivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate dalla legge all'ambito di autonomia della dirigenza.