(Statuto-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                         Comitato esecutivo 
 
    1.   Il   comitato   esecutivo   e'   composto   dal   presidente
dell'Unioncamere e dai seguenti componenti: a) i vicepresidenti; b) i
presidenti delle unioni regionali delle camere di  commercio;  c)  il
presidente della Chambre della Valle d'Aosta; d) i componenti  eletti
dall'assemblea. 
    2. Il numero complessivo dei componenti  del  comitato  esecutivo
non puo' superare il numero di trentacinque, come definito  dall'art.
3, comma 2, della legge 11  novembre  2011,  n.  180,  calcolato  con
riferimento ai membri  dell'assemblea.  Alle  riunioni  del  comitato
esecutivo partecipano come  invitati  permanenti  tre  rappresentanti
designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre  rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata. 
    3. Il regolamento di funzionamento degli organi  disciplina,  tra
l'altro, i  casi  nei  quali  i  componenti  del  comitato  esecutivo
rivestano  piu'  qualifiche  per  le  quali   abbiano   titolo   alla
partecipazione dell'organo,  prevedendo  le  modalita'  di  esercizio
dell'opzione  e  le  conseguenze  del  suo  mancato   esercizio.   Il
regolamento disciplina altresi' i casi in cui una unione regionale si
dovesse trovare temporaneamente senza presidente. 
    4. Il comitato esecutivo e' organo amministrativo e di  indirizzo
politico ed esercita le seguenti attribuzioni: 
    a) predisporre i  programmi  e  le  linee  annuali  di  attivita'
dell'Unioncamere, da sottoporre all'assemblea; 
    b) predisporre i bilanci di previsione  e  i  bilanci  finali  di
esercizio, da sottoporre all'assemblea; 
    c) approvare le modifiche ai bilanci; 
    d) proporre all'assemblea i principi e le  linee  guida  cui  gli
statuti delle unioni regionali si devono attenere, a norma  dell'art.
6, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata  dal
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 
    e) esprimere il parere previsto dall'art. 18, comma 3 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni; 
    f) deliberare,  su  proposta  del  presidente,  la  nomina  e  la
designazione di rappresentanti dell'Unioncamere  in  societa',  enti,
associazioni, commissioni e ogni altro organismo; 
    g) assumere, le decisioni relative alle partecipazioni  azionarie
e quelle relative alla costituzione o partecipazione in associazioni,
fondazioni e altri organismi; 
    h) formulare indirizzi e direttive alle strutture partecipate  al
fine di assicurare la necessaria coerenza della loro  azione  con  le
strategie di sistema; 
    i) definire, gli obiettivi di carattere strategico e assegnare al
segretario generale il budget per la gestione dell'attivita' annuale; 
    j) esprimere  la  valutazione  sui  risultati  conseguiti  e  sul
segretario generale, con  il  supporto  dell'organo  indipendente  di
valutazione; 
    k) nominare l'organo indipendente di valutazione; 
    l) nominare, su proposta del segretario generale, i vicesegretari
generali; 
    m) approvare, su proposta del segretario generale, il regolamento
di   organizzazione   che   indica   i   principi   fondamentali   di
organizzazione e di composizione della pianta  organica,  nonche'  il
regolamento di amministrazione e contabilita'; 
    n)  provvedere  alle  attivita'  di   gestione   del   Fondo   di
perequazione, previste dall'apposito regolamento; 
    o) impartire le direttive per la stipula del contratto collettivo
del personale, a norma dell'art. 7, comma 8 della legge  29  dicembre
1993, n. 580, come modificata dal  decreto  legislativo  25  novembre
2016, n. 219 e definire gli indirizzi per la  stipula  del  contratto
collettivo del personale dirigente e non dirigente  delle  camere  di
commercio; 
    p) deliberare la costituzione in giudizio e la  promozione  o  la
resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere. 
    5. Il comitato esecutivo puo' costituire l'ufficio di  presidenza
al  quale  puo'  delegare,  in  via  permanente,  la  nomina   e   la
designazione di rappresentanti dell'Unioncamere  in  societa',  enti,
associazioni, fondazioni o commissioni, le  decisioni  relative  alle
partecipazioni societarie, la formulazione di  indirizzi,  direttive,
indicazioni agli organismi partecipati. Il  comitato  esecutivo  puo'
altresi' delegare, fino a  revoca,  all'ufficio  di  presidenza  ogni
altra funzione propria, ad eccezione di quelle relative alle  lettere
a), b), c), d), e), k), l) e m). 
    6. Spetta al comitato esecutivo deliberare su  tutte  le  materie
non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate  dalla
legge all'ambito di autonomia della dirigenza.