(Statuto-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                        Ufficio di presidenza 
 
    1. Il comitato esecutivo puo' costituire l'ufficio di  presidenza
che e' composto dal presidente e dai vicepresidenti. 
    2. L'ufficio di presidenza  esercita  le  funzioni  delegate  dal
comitato esecutivo. 
    3. Non possono far parte dell'ufficio di  presidenza  coloro  che
ricoprono la carica  di  presidente,  vicepresidente,  amministratore
delegato o titolare di funzioni operative  degli  organismi  o  delle
societa'     partecipati     o      costituiti      dall'Unioncamere.
L'incompatibilita' non opera per le cariche che gli statuti assegnano
di diritto al presidente dell'Unioncamere. 
    4.  I  componenti  per  i   quali   sopravvenga   la   causa   di
incompatibilita' di cui al  comma  3  devono  optare  per  una  delle
cariche  e,  in  assenza  di  opzione,  decadono  dalla  carica.   Il
regolamento di funzionamento degli organi definisce le procedure e le
modalita' di attuazione del presente comma.