Art. 2 Procedimento di rettifica della scheda AeDES 1. Nel caso previsto dall'art. 2, comma 5, secondo periodo, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono alla rivalutazione della scheda AeDES, previo contraddittorio con il professionista che abbia redatto la scheda, con le modalita' di cui al presente articolo. 2. Nel caso di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a comunicare al professionista i motivi posti a fondamento della valutazione di non congruita' dell'esito della scheda AeDES con il quadro valutativo, indicando, altresi', l'ufficio e la persona responsabile del procedimento e l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Il professionista puo' formulare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'Ufficio speciale per la ricostruzione formula al professionista una proposta di rettifica della scheda AeDES indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, e le ragioni ostative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente formulate dal professionista ai sensi del precedente comma 3. In caso di adesione del professionista alla proposta di correzione, lo stesso provvede alla rettifica della scheda AeDES previa redazione di apposita perizia giurata integrativa, entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 3. In caso di inutile decorso di tale termine, l'Ufficio speciale puo' provvedere d'ufficio alla rettifica dell'esito AeDES.