Art. 2 
 
            Procedimento di rettifica della scheda AeDES 
 
  1. Nel  caso  previsto  dall'art.  2,  comma  5,  secondo  periodo,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, gli Uffici speciali per la
ricostruzione procedono alla rivalutazione della scheda AeDES, previo
contraddittorio con il professionista che abbia  redatto  la  scheda,
con le modalita' di cui al presente articolo. 
  2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  l'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione provvede a comunicare al professionista i motivi  posti
a fondamento della valutazione di  non  congruita'  dell'esito  della
scheda AeDES con il quadro valutativo, indicando, altresi', l'ufficio
e la persona responsabile del procedimento e l'ufficio in cui si puo'
prendere visione degli atti. 
  3. Il professionista  puo'  formulare  osservazioni,  eventualmente
corredate  da  documenti,  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 
  4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'Ufficio speciale per  la
ricostruzione formula al professionista  una  proposta  di  rettifica
della scheda AeDES indicando i presupposti  di  fatto  e  le  ragioni
giuridiche che hanno  determinato  la  decisione  in  relazione  alle
risultanze  dell'istruttoria,  e  le  ragioni  ostative  al   mancato
accoglimento   delle   osservazioni   eventualmente   formulate   dal
professionista ai sensi del precedente comma 3. In caso  di  adesione
del professionista alla proposta di correzione,  lo  stesso  provvede
alla rettifica  della  scheda  AeDES  previa  redazione  di  apposita
perizia giurata integrativa, entro sessanta  giorni  dalla  ricezione
della proposta di cui al comma 3. In caso di inutile decorso di  tale
termine, l'Ufficio speciale puo' provvedere d'ufficio alla  rettifica
dell'esito AeDES.