Art. 3 
 
                     Procedimento di sospensione 
                 dell'iscrizione del professionista 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2,  nel  caso
previsto dall'art. 2, comma 5, ultimo periodo  dell'ordinanza  n.  10
del 19 dicembre  2016,  gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione
trasmettono  al  Commissario  straordinario  le  schede  AeDES  e  la
relativa documentazione. 
  2. Ricevuta la documentazione di cui al  comma  1,  il  Commissario
straordinario comunica al professionista l'avvio del procedimento  di
sospensione dell'iscrizione, indicando le schede AeDES  ritenute  non
congrue. 
  3. Il professionista  puo'  formulare  osservazioni,  eventualmente
corredate  da  documenti,  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 
  5. Decorso il termine di cui al comma 3,  l'Osservatorio  nazionale
della ricostruzione post sisma 2016 di cui all'art. 4 del  Protocollo
d'intesa approvato dall'art. 2 dell'ordinanza n.  12  del  9  gennaio
2017  valuta  la  posizione  del  professionista  sulla  base   delle
risultanze istruttorie e delle eventuali  osservazioni  formulate  ai
sensi del medesimo comma 3. 
  6. Il parere dell'Osservatorio di cui al  comma  5  e'  inviato  al
Commissario straordinario con  apposita  relazione  contenente  copia
dell'intera documentazione acquisita nel corso del procedimento. 
  7. Ricevuta la relazione di cui al comma precedente il  Commissario
straordinario puo' disporre la  sospensione  dell'iscrizione  per  un
periodo da tre a nove mesi. Nell'adottare il provvedimento di cui  al
precedente periodo, il Commissario straordinario  tiene  conto  della
gravita' e dell'entita' degli errori commessi dal professionista.