Art. 3 Procedimento di sospensione dell'iscrizione del professionista 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, nel caso previsto dall'art. 2, comma 5, ultimo periodo dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono al Commissario straordinario le schede AeDES e la relativa documentazione. 2. Ricevuta la documentazione di cui al comma 1, il Commissario straordinario comunica al professionista l'avvio del procedimento di sospensione dell'iscrizione, indicando le schede AeDES ritenute non congrue. 3. Il professionista puo' formulare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 5. Decorso il termine di cui al comma 3, l'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 di cui all'art. 4 del Protocollo d'intesa approvato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 valuta la posizione del professionista sulla base delle risultanze istruttorie e delle eventuali osservazioni formulate ai sensi del medesimo comma 3. 6. Il parere dell'Osservatorio di cui al comma 5 e' inviato al Commissario straordinario con apposita relazione contenente copia dell'intera documentazione acquisita nel corso del procedimento. 7. Ricevuta la relazione di cui al comma precedente il Commissario straordinario puo' disporre la sospensione dell'iscrizione per un periodo da tre a nove mesi. Nell'adottare il provvedimento di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario tiene conto della gravita' e dell'entita' degli errori commessi dal professionista.