Art. 4 
 
              Attivita' di monitoraggio e segnalazione 
                    della struttura commissariale 
 
  1. Fuori dai casi previsti dall'art. 1,  comma  1,  della  presente
ordinanza, gli uffici deputati alla gestione degli elenchi  procedono
ad effettuare un apposito monitoraggio con cadenza  trimestrale  e  a
segnalare le eventuali criticita' al  Commissario  straordinario  per
l'avvio delle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.