Art. 4 Attivita' di monitoraggio e segnalazione della struttura commissariale 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, gli uffici deputati alla gestione degli elenchi procedono ad effettuare un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale e a segnalare le eventuali criticita' al Commissario straordinario per l'avvio delle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.