IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la Pubblica amministrazione e la Semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie generale - n. 140 del 17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie generale - n.
156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie generale - n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con la quale la societa' Janssen Cilag S.p.A. ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
VELCADE; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Janssen Cilag  S.p.A.  ha
chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visto il parere della commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 12 luglio 2017; 
  Visti i pareri del comitato prezzi e rimborso nelle  sedute  del  4
ottobre 2017, 23 ottobre 2017, 23 gennaio 2018 e 20 febbraio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 29 marzo 2018 del Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale «Velcade» e' rinegoziato alle condizioni  di  seguito
indicate: 
    Confezione: 1 flaconcino 3,5 mg polvere per soluzione iniettabile
- A.I.C. n. 036559019 /E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': «H»; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.300,00; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.145,52; 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
  «Velcade»  in  monoterapia  o  in  associazione  con   doxorubicina
liposomiale pegilata o desametasone e' indicato per il trattamento di
pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano gia'
ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano  gia'
stati sottoposti o non  siano  candidabili  a  trapianto  di  cellule
staminali ematopoietiche. 
  «Velcade» in associazione con melfalan e prednisone e' indicato per
il   trattamento   di   pazienti   adulti   con   mieloma    multiplo
precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia  ad  alte
dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 
  «Velcade» in associazione con desametasone  o  con  desametasone  e
talidomide e' indicato per il trattamento di  induzione  di  pazienti
adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato eleggibili a
chemioterapia  ad  alte  dosi  con  trapianto  di  cellule  staminali
ematopoietiche. 
  «Velcade»   in   associazione   con   rituximab,    ciclofosfamide,
doxorubicina e prednisone e' indicato per il trattamento di  pazienti
adulti  con  linfoma  mantellare  precedentemente  non  trattato  non
candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio su prezzo Ex Factory alle  strutture  pubbliche
come da condizioni negoziali.