Art. 10 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e
la Guardia di finanza provvedono alle attivita' di  cui  al  presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali  previste  a
legislazione vigente; lo scambio di informazioni di  cui  all'art.  7
avviene senza oneri per le predette Agenzie e la Guardia di finanza.