Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente; lo scambio di informazioni di cui all'art. 7 avviene senza oneri per le predette Agenzie e la Guardia di finanza.