Art. 11 Disposizioni finali 1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, ai sensi dell'art. 1, comma 958, della legge n. 205 del 2017, i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'art. 12 del TUA nonche' gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilita' dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui agli articoli 3 e 4. 3. Con comunicazioni pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica delle istanze di autorizzazione di cui all'art. 3 e delle comunicazioni di cui all'art. 4 nonche' per la trasmissione con le medesime modalita' dei riepiloghi periodici previsti dall'art. 1, comma 952, della legge n. 205 del 2017. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2018 Il Ministro: Padoan