Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il primo  giorno  del  terzo
mese successivo a quello di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabiliti, ai sensi dell'art. 1, comma 958, della legge
n. 205 del 2017, i dati obbligatori  da  indicare  nel  documento  di
accompagnamento previsto dall'art. 12 del TUA nonche'  gli  ulteriori
dati da trasmettere in forma telematica  relativi  alle  contabilita'
dei depositari  autorizzati  e  dei  destinatari  registrati  inclusi
quelli atti ad individuare i soggetti di cui agli articoli 3 e 4. 
  3. Con comunicazioni  pubblicate  sul  sito  internet  dell'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli  sono  definite  le  modalita'  per  la
presentazione esclusivamente in forma  telematica  delle  istanze  di
autorizzazione di  cui  all'art.  3  e  delle  comunicazioni  di  cui
all'art. 4 nonche' per la trasmissione con le medesime modalita'  dei
riepiloghi periodici previsti dall'art. 1, comma 952, della legge  n.
205 del 2017. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2018 
 
                                                  Il Ministro: Padoan