Art. 2 Contenuto dell'istanza 1. I soggetti di cui all'art. 1 che non sono esercenti di un deposito di cui all'art. 23 del TUA presentano un'istanza telematica prima dell'inizio dello stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario, recante le seguenti informazioni, a pena di inammissibilita': a) la denominazione dell'impresa, la sede, la partita IVA, le generalita' del titolare o del rappresentante legale nonche', nel caso di persone giuridiche e di societa', anche l'elenco dei soci; b) l'indirizzo presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione ovvero la propria casella di posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, d'ora in avanti denominata PEC, qualora posseduta; c) la tipologia di prodotti energetici che intendono stoccare, identificati dai rispettivi codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto 11 (CPA); d) gli estremi della licenza fiscale di cui all'art. 25 del TUA, qualora posseduta; e) gli estremi dell'autorizzazione ad operare in qualita' di destinatario registrato di cui all'art. 8, comma 1, del TUA, qualora posseduta; f) gli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 954, della legge n. 205 del 2017. 2. All'istanza telematica di cui al comma 1, e' allegata una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il soggetto titolare dell'impresa o il rappresentante legale della societa' istante attesta che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sia stata pronunciata nei propri confronti sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. 3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 il soggetto titolare dell'impresa o il rappresentante legale della societa' istante attesta che, nei confronti dell'impresa ovvero della societa' rappresentata, non sono in corso, nel territorio dello Stato, procedure concorsuali, che le stesse procedure non sono state definite nell'ultimo quinquennio e che il medesimo soggetto non ha commesso nel territorio nazionale violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali sono state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. Nella medesima dichiarazione di cui al comma 2 il soggetto titolare dell'impresa o il rappresentante legale della societa' istante attesta che nei propri confronti non e' stato emesso, ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati di cui al comma 2 e che non e' stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per i medesimi reati di cui al comma 2. 4. L'istanza di cui al comma 1, sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal rappresentante legale della societa', e' presentata, per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale e per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, a qualunque Ufficio delle dogane ubicato in un capoluogo di regione. 5. Per i soggetti non stabiliti nell'Unione europea l'istanza, sottoscritta dal rappresentante fiscale designato, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dagli stessi soggetti, e' presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul domicilio fiscale del predetto rappresentante. Nell'istanza sono indicati, oltre ai dati identificativi del rappresentante fiscale e del soggetto istante non stabilito nell'Unione europea, il luogo dove e' custodita la documentazione riguardante i prodotti energetici stoccati, l'indirizzo della casella di PEC del predetto rappresentante fiscale presso la quale si intende ricevere ogni comunicazione. Il rappresentante fiscale allega alla medesima istanza la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il soggetto non stabilito nell'Unione europea attesta che non ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea qualora abbiano designato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato. 7. Le istanze di cui ai commi 1 e 5 e le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono redatte secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.