Art. 2 
 
                       Contenuto dell'istanza 
 
  1. I soggetti di cui all'art.  1  che  non  sono  esercenti  di  un
deposito di cui all'art. 23 del TUA presentano un'istanza  telematica
prima dell'inizio dello stoccaggio  dei  propri  prodotti  energetici
presso un deposito ausiliario, recante le  seguenti  informazioni,  a
pena di inammissibilita': 
    a) la denominazione dell'impresa, la sede,  la  partita  IVA,  le
generalita' del titolare o del  rappresentante  legale  nonche',  nel
caso di persone giuridiche e di societa', anche l'elenco dei soci; 
    b)  l'indirizzo  presso  il  quale  si  intende   ricevere   ogni
comunicazione  ovvero  la  propria  casella  di   posta   elettronica
certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera g),  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
n. 68, d'ora in avanti denominata PEC, qualora posseduta; 
    c) la tipologia di prodotti energetici  che  intendono  stoccare,
identificati dai rispettivi codici di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto  11
(CPA); 
    d) gli estremi della licenza fiscale di cui all'art. 25 del  TUA,
qualora posseduta; 
    e) gli estremi dell'autorizzazione  ad  operare  in  qualita'  di
destinatario registrato di cui all'art. 8, comma 1, del TUA,  qualora
posseduta; 
    f) gli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto ai  sensi
dell'art. 1, comma 954, della legge n. 205 del 2017. 
  2. All'istanza telematica di  cui  al  comma  1,  e'  allegata  una
dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa adottato con il decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in  seguito  denominato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale  il
soggetto titolare  dell'impresa  o  il  rappresentante  legale  della
societa'  istante  attesta  che,  nel  quinquennio   antecedente   la
richiesta, non sia stata pronunciata nei  propri  confronti  sentenza
irrevocabile di  condanna  ai  sensi  dell'art.  648  del  codice  di
procedura penale, ovvero sentenza definitiva  di  applicazione  della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444  del  codice  di  procedura
penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare  e
per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII
del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena
della reclusione. 
  3. Nella dichiarazione di cui  al  comma  2  il  soggetto  titolare
dell'impresa  o  il  rappresentante  legale  della  societa'  istante
attesta  che,  nei  confronti  dell'impresa  ovvero  della   societa'
rappresentata,  non  sono  in  corso,  nel  territorio  dello  Stato,
procedure  concorsuali,  che  le  stesse  procedure  non  sono  state
definite nell'ultimo quinquennio e che il medesimo  soggetto  non  ha
commesso nel territorio nazionale violazioni gravi  e  ripetute,  per
loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano  l'accisa,
l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle
quali  sono  state  contestate  sanzioni  amministrative  nell'ultimo
quinquennio. Nella medesima  dichiarazione  di  cui  al  comma  2  il
soggetto titolare  dell'impresa  o  il  rappresentante  legale  della
societa' istante attesta  che  nei  propri  confronti  non  e'  stato
emesso, ai sensi  dell'art.  424  del  codice  di  procedura  penale,
decreto che dispone il giudizio per uno dei reati di cui al comma 2 e
che non e' stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con
applicazione della pena della reclusione, per i medesimi reati di cui
al comma 2. 
  4.  L'istanza  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal   titolare
dell'impresa  o  dal  rappresentante  legale   della   societa',   e'
presentata, per i soggetti  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,
all'Ufficio  delle  dogane  territorialmente  competente  sulla  sede
legale  e  per  i  soggetti  stabiliti  in  un  altro  Stato   membro
dell'Unione europea, a qualunque Ufficio delle dogane ubicato  in  un
capoluogo di regione. 
  5. Per i soggetti  non  stabiliti  nell'Unione  europea  l'istanza,
sottoscritta dal rappresentante fiscale designato, ai sensi dell'art.
17, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  dagli  stessi   soggetti,   e'   presentata
all'Ufficio delle dogane territorialmente  competente  sul  domicilio
fiscale del  predetto  rappresentante.  Nell'istanza  sono  indicati,
oltre  ai  dati  identificativi  del  rappresentante  fiscale  e  del
soggetto istante non stabilito nell'Unione europea, il luogo dove  e'
custodita  la  documentazione  riguardante  i   prodotti   energetici
stoccati,   l'indirizzo   della   casella   di   PEC   del   predetto
rappresentante fiscale presso  la  quale  si  intende  ricevere  ogni
comunicazione. Il rappresentante fiscale allega alla medesima istanza
la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il soggetto
non stabilito  nell'Unione  europea  attesta  che  non  ricorrono  le
condizioni di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Le disposizioni di cui al comma  5  si  applicano  anche  per  i
soggetti stabiliti in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea
qualora abbiano designato un rappresentante  fiscale  nel  territorio
dello Stato. 
  7. Le istanze di cui ai commi 1 e 5 e le dichiarazioni  di  cui  ai
commi 2, 3 e 5 sono redatte secondo quanto previsto dall'art. 38  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.