Art. 3 Attivita' di riscontro delle istanze 1. Ricevute le istanze telematiche, corredate dalla relativa dichiarazione, l'Ufficio delle dogane verifica la completezza degli elementi richiesti ai sensi dell'art. 2 e, qualora riscontri la mancanza di uno o piu' di essi, invita l'interessato, con le modalita' di cui al medesimo art. 2, ad integrare l'istanza stessa con i dati mancanti. 2. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e' sospesa qualora nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 si sia verificata una delle condizioni previste, per la suddetta sospensione, dall'art. 1, comma 948, della legge n. 205 del 2017. 3. L'Ufficio delle dogane, previo riscontro dell'avvenuto pagamento del diritto annuale dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 954, della legge n. 205 del 2017, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza o dall'eventuale integrazione della stessa, l'autorizzazione che permette lo stoccaggio presso i depositi ausiliari e attribuisce al soggetto autorizzato il codice identificativo. L'Ufficio delle dogane nega l'autorizzazione di cui all'art. 1 qualora nei confronti del soggetto di cui all'art. 1 si sia verificata una delle condizioni previste, per il predetto diniego, dall'art. 1, comma 948, della legge n. 205 del 2017. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 ha una validita' di due anni dalla data del rilascio e permette lo stoccaggio, limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto autorizzato ottiene il relativo atto di assenso di cui all'art. 5, solo successivamente all'acquisizione del medesimo atto di assenso con le modalita' di cui al comma 1 dello stesso art. 5. 5. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 3 sono tenuti a comunicare all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione dei dati contenuti nell'istanza di cui all'art. 2 ovvero nella dichiarazione ad essa allegata entro 5 giorni dalla data in cui le medesime variazioni si sono verificate. I soggetti autorizzati che intendono proseguire l'attivita' di stoccaggio oltre il biennio di validita' presentano, almeno trenta giorni prima della scadenza, una nuova istanza redatta ai sensi dell'art. 2. 6. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata o sospesa dall'Ufficio delle dogane qualora nei confronti dei soggetti autorizzati si sia verificata una delle condizioni previste, rispettivamente, dai commi 948 e 949 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, per la revoca o la sospensione della medesima autorizzazione.