Art. 3 
 
                Attivita' di riscontro delle istanze 
 
  1.  Ricevute  le  istanze  telematiche,  corredate  dalla  relativa
dichiarazione, l'Ufficio delle dogane verifica la  completezza  degli
elementi richiesti ai sensi  dell'art.  2  e,  qualora  riscontri  la
mancanza di  uno  o  piu'  di  essi,  invita  l'interessato,  con  le
modalita' di cui al medesimo art. 2, ad  integrare  l'istanza  stessa
con i dati mancanti. 
  2. L'istruttoria per il  rilascio  dell'autorizzazione  e'  sospesa
qualora  nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  all'art.  1  si  sia
verificata  una  delle   condizioni   previste,   per   la   suddetta
sospensione, dall'art. 1, comma 948, della legge n. 205 del 2017. 
  3. L'Ufficio delle dogane, previo riscontro dell'avvenuto pagamento
del diritto annuale dovuto ai sensi dell'art.  1,  comma  954,  della
legge  n.  205  del  2017,  rilascia,  entro  trenta   giorni   dalla
presentazione  dell'istanza  o  dall'eventuale   integrazione   della
stessa, l'autorizzazione che permette lo stoccaggio presso i depositi
ausiliari  e  attribuisce   al   soggetto   autorizzato   il   codice
identificativo. L'Ufficio delle dogane nega l'autorizzazione  di  cui
all'art. 1 qualora nei confronti del soggetto di cui  all'art.  1  si
sia  verificata  una  delle  condizioni  previste,  per  il  predetto
diniego, dall'art. 1, comma 948, della legge n. 205 del 2017. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 3 ha una validita' di due  anni
dalla data del rilascio e permette lo  stoccaggio,  limitatamente  ai
depositi ausiliari per i quali il  soggetto  autorizzato  ottiene  il
relativo atto di assenso di  cui  all'art.  5,  solo  successivamente
all'acquisizione del medesimo atto di assenso con le modalita' di cui
al comma 1 dello stesso art. 5. 
  5. I soggetti autorizzati ai  sensi  del  comma  3  sono  tenuti  a
comunicare   all'Ufficio   delle    dogane    che    ha    rilasciato
l'autorizzazione ogni variazione dei dati contenuti  nell'istanza  di
cui all'art. 2 ovvero nella dichiarazione ad essa  allegata  entro  5
giorni dalla data in cui le medesime variazioni si sono verificate. I
soggetti  autorizzati  che  intendono   proseguire   l'attivita'   di
stoccaggio oltre il biennio di validita'  presentano,  almeno  trenta
giorni prima della scadenza,  una  nuova  istanza  redatta  ai  sensi
dell'art. 2. 
  6. L'autorizzazione di  cui  al  comma  3  e'  revocata  o  sospesa
dall'Ufficio  delle  dogane  qualora  nei  confronti   dei   soggetti
autorizzati  si  sia  verificata  una  delle   condizioni   previste,
rispettivamente, dai commi 948 e 949 dell'art. 1, della legge n.  205
del  2017,  per  la  revoca   o   la   sospensione   della   medesima
autorizzazione.