Art. 4 
 
                      Disposizioni particolari 
              per i soggetti esercenti deposito fiscale 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1, titolari nel territorio  nazionale
di un'autorizzazione o  di  una  licenza  di  esercizio  di  deposito
fiscale di prodotti energetici,  non  revocate  o  sospese  ai  sensi
dell'art. 23 del TUA, che intendono operare lo stoccaggio dei  propri
prodotti energetici presso un deposito ausiliario di  cui  non  siano
esercenti,  effettuano  apposita  comunicazione  telematica,   almeno
trenta  giorni  prima  di   iniziare   l'attivita'   di   stoccaggio,
all'Ufficio delle  dogane  territorialmente  competente  sul  proprio
deposito fiscale. 
  2. Nella comunicazione di  cui  al  comma  1  l'esercente  deposito
fiscale indica, a pena di inammissibilita',  il  relativo  codice  di
accisa nonche' i prodotti  energetici,  identificati  dai  rispettivi
codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della  Commissione  del
24 luglio 2009, Allegato II, punto 11  (CPA),  che  intende  stoccare
presso  depositi  ausiliari;  nel  caso  di  piu'  codici  di  accisa
attribuiti al medesimo esercente, lo stesso soggetto individua quello
principale  al  fine  della  trasmissione  della  comunicazione.   Al
soggetto che  effettua  la  comunicazione  e'  attribuito,  entro  il
termine di trenta giorni dall'acquisizione  della  comunicazione,  un
codice identificativo. 
  3. Il codice identificativo ha validita' di un anno dalla data  del
suo rilascio e, successivamente alla sua attribuzione, l'attivita' di
stoccaggio e' permessa, limitatamente ai  depositi  ausiliari  per  i
quali il soggetto ottiene il relativo atto di assenso di cui all'art.
5, solo dopo l'acquisizione del  medesimo  atto  di  assenso  con  le
modalita' di cui al comma 1 dello stesso art. 5. 
  4. I soggetti che intendono proseguire  l'attivita'  di  stoccaggio
presso depositi ausiliari  oltre  il  termine  di  validita'  annuale
effettuano una nuova comunicazione al medesimo Ufficio  delle  dogane
di cui al comma 1, almeno trenta  giorni  prima  della  scadenza  del
predetto termine.