Art. 4 Disposizioni particolari per i soggetti esercenti deposito fiscale 1. I soggetti di cui all'art. 1, titolari nel territorio nazionale di un'autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, non revocate o sospese ai sensi dell'art. 23 del TUA, che intendono operare lo stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario di cui non siano esercenti, effettuano apposita comunicazione telematica, almeno trenta giorni prima di iniziare l'attivita' di stoccaggio, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul proprio deposito fiscale. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 l'esercente deposito fiscale indica, a pena di inammissibilita', il relativo codice di accisa nonche' i prodotti energetici, identificati dai rispettivi codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto 11 (CPA), che intende stoccare presso depositi ausiliari; nel caso di piu' codici di accisa attribuiti al medesimo esercente, lo stesso soggetto individua quello principale al fine della trasmissione della comunicazione. Al soggetto che effettua la comunicazione e' attribuito, entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, un codice identificativo. 3. Il codice identificativo ha validita' di un anno dalla data del suo rilascio e, successivamente alla sua attribuzione, l'attivita' di stoccaggio e' permessa, limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto ottiene il relativo atto di assenso di cui all'art. 5, solo dopo l'acquisizione del medesimo atto di assenso con le modalita' di cui al comma 1 dello stesso art. 5. 4. I soggetti che intendono proseguire l'attivita' di stoccaggio presso depositi ausiliari oltre il termine di validita' annuale effettuano una nuova comunicazione al medesimo Ufficio delle dogane di cui al comma 1, almeno trenta giorni prima della scadenza del predetto termine.