Art. 5 
 
                           Atto di assenso 
 
  1. Il depositario autorizzato  o  il  destinatario  registrato  che
intende permettere, presso il  proprio  deposito,  lo  stoccaggio  di
prodotti energetici a soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3  o  a
soggetti in possesso del codice identificativo  di  cui  all'art.  4,
rilascia,  agli  stessi  soggetti,  uno  specifico  atto  di  assenso
riferito  al  medesimo  impianto.  Lo  stoccaggio  e'  ammesso   solo
successivamente all'acquisizione, da parte dell'Ufficio delle dogane,
dell'atto di assenso trasmesso per  via  telematica  dal  depositario
autorizzato o dal destinatario registrato e comunque nei limiti della
validita' del codice identificativo di cui agli articoli 3 e 4. 
  2. L'atto di assenso sottoscritto dall'esercente deposito fiscale o
dal  destinatario  registrato  contiene  i  dati  identificativi  del
soggetto cui viene permessa  l'attivita'  di  stoccaggio  nonche'  il
relativo codice identificativo. Nell'atto di  assenso  sono  altresi'
indicati il periodo temporale per il quale il medesimo e'  rilasciato
nonche' i prodotti energetici, identificati dai  relativi  codici  di
cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del  24  luglio
2009, Allegato II, punto 11 (CPA), che saranno detenuti nel  deposito
ausiliario per conto dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3  o
che sono in possesso del codice identificativo di cui all'art. 4. 
  3. Gli esercenti depositi di cui  all'art.  1,  prima  di  emettere
l'atto di assenso di cui al comma 1, effettuano  un  riscontro  della
validita' dei codici identificativi  di  cui  agli  articoli  3  o  4
mediante accesso all'elenco di cui all'art. 6. 
  4.  Gli  esercenti   depositi   ausiliari,   qualora   intervengano
variazioni degli elementi indicati nell'atto di  assenso  di  cui  al
comma  1,  comunicano  tali  modifiche   all'Ufficio   delle   dogane
competente entro 5 giorni dal verificarsi delle stesse.