Art. 5 Atto di assenso 1. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che intende permettere, presso il proprio deposito, lo stoccaggio di prodotti energetici a soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 o a soggetti in possesso del codice identificativo di cui all'art. 4, rilascia, agli stessi soggetti, uno specifico atto di assenso riferito al medesimo impianto. Lo stoccaggio e' ammesso solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Ufficio delle dogane, dell'atto di assenso trasmesso per via telematica dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato e comunque nei limiti della validita' del codice identificativo di cui agli articoli 3 e 4. 2. L'atto di assenso sottoscritto dall'esercente deposito fiscale o dal destinatario registrato contiene i dati identificativi del soggetto cui viene permessa l'attivita' di stoccaggio nonche' il relativo codice identificativo. Nell'atto di assenso sono altresi' indicati il periodo temporale per il quale il medesimo e' rilasciato nonche' i prodotti energetici, identificati dai relativi codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto 11 (CPA), che saranno detenuti nel deposito ausiliario per conto dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 o che sono in possesso del codice identificativo di cui all'art. 4. 3. Gli esercenti depositi di cui all'art. 1, prima di emettere l'atto di assenso di cui al comma 1, effettuano un riscontro della validita' dei codici identificativi di cui agli articoli 3 o 4 mediante accesso all'elenco di cui all'art. 6. 4. Gli esercenti depositi ausiliari, qualora intervengano variazioni degli elementi indicati nell'atto di assenso di cui al comma 1, comunicano tali modifiche all'Ufficio delle dogane competente entro 5 giorni dal verificarsi delle stesse.