Art. 7 Scambio di informazioni e controlli 1. Lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, ivi incluse quelle relative alla sussistenza di gravi violazioni degli obblighi stabiliti in materia di Iva, avviene attraverso l'interoperabilita' tra le banche dati esistenti presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e presso l'Agenzia delle entrate. La medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione della Guardia di finanza l'elenco dei soggetti identificati di cui all'art. 6 attraverso l'interoperabilita' tra le banche dati esistenti presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e presso la Guardia di finanza. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire indagini e controlli necessari ai fini della corretta tenuta del riepilogo di cui all'art. 8 e, a tale scopo, hanno facolta' di eseguire le attivita' previste dall'art. 1, comma 952 della legge n. 205 del 2017. 3. Gli esiti delle attivita' di controllo di cui al comma 2 sono ricondotti nell'ambito delle attivita' definite dall'art. 83, commi 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.