Art. 7 
 
                 Scambio di informazioni e controlli 
 
  1. Lo scambio di informazioni tra  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli e l'Agenzia delle entrate, ivi incluse quelle relative  alla
sussistenza di gravi violazioni degli obblighi stabiliti  in  materia
di Iva, avviene attraverso l'interoperabilita'  tra  le  banche  dati
esistenti presso l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  e  presso
l'Agenzia delle entrate. La  medesima  Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli mette a disposizione della Guardia di finanza  l'elenco  dei
soggetti    identificati    di    cui    all'art.    6     attraverso
l'interoperabilita' tra le banche  dati  esistenti  presso  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e presso la Guardia di finanza. 
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e
la Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire indagini e controlli
necessari ai fini della corretta tenuta del riepilogo di cui all'art.
8 e, a tale scopo, hanno facolta' di eseguire le  attivita'  previste
dall'art. 1, comma 952 della legge n. 205 del 2017. 
  3. Gli esiti delle attivita' di controllo di cui al  comma  2  sono
ricondotti nell'ambito delle attivita' definite dall'art. 83, commi 5
e 6, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.